Sez. U, Sentenza n. 18 del 00/00/1957 Cc. (dep. 10/12/1957) Rv. 097842 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - REVOCA - CASI - TASSATIVITÀ - INDULTO ERRONEAMENTE CONCESSO - REVOCA - INAMMISSIBILITÀ - PLURIME APPLICAZIONI DELLO STESSO INDULTO NEI CONFRONTI DI DIVERSE SENTENZE DI CONDANNA - RIMEDIO GIURIDICO PER L'OSSERVANZA DELL'ART. 174 SECONDO COMMA COD. PEN..*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - REVOCA - CASI - TASSATIVITÀ - INDULTO ERRONEAMENTE CONCESSO - REVOCA - INAMMISSIBILITÀ - PLURIME APPLICAZIONI DELLO STESSO INDULTO NEI CONFRONTI DI DIVERSE SENTENZE DI CONDANNA - RIMEDIO GIURIDICO PER L'OSSERVANZA DELL'ART. 174 SECONDO COMMA COD. PEN..*
La revoca del condono, che sia stato già applicato nel corso del procedimento penale ovvero in Sede esecutiva, è ammessa esclusivamente nel caso in cui il condannato non osservi le condizioni o gli obblighi previsti dal decreto di concessione (art. 174 ultimo comma cod. pen., art. 596 secondo comma cod. proc. pen.). al di fuori dell'ipotesi prevista dal sistema legislativo non è ammesso il ricorso al rimedio revocatorio. Non è revocabile, quindi, il provvedimento il giudice che applichi un condono fuor dei limiti oggettivi e soggettivi fissati dal decreto e siano decorsi i termini per la proposizione dei gravami: tale provvedimento, benché giuridicamente erroneo, diventa definitivo. La stessa regola vale per il caso i cui di uno stesso decreto di indulto siano state fatte plurime applicazioni nei rispettivi confronti di diverse pronunzie di condanne autonome ad opera dei giudici competenti. In tal caso, per assicurare l'osservanza del precetto di cui all'art. 174 secondo comma cod. pen. (per cui l'indulto si applica una sola volta sulla pena complessiva risultante dal cumulo), non C'è alcuna necessità di revocare preventivamente estintivi in precedenza emessi: questi sono, peraltro, giuridicamente ineccepibili, ma, non incidendo l'applicazione dello stesso indulto da essi pronunciata sul contenuto delle singole condanne bensì sull'intero rapporto di soggezione punitiva, non escludono che la osservanza del precetto in parola sia assicurata dal competente organo esecutivo, che emetterà il provvedimento di cumulo ex art. 582 cod. proc. pen. e computerà la concreta entità del beneficio, già ritenuto applicabile con le diverse pronunzie, con l'eseguire per una sola volta sulla entità complessiva della pena espianda la decurtazione stabilita dal decreto di indulto.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 582, Cod. Proc. Pen. art. 596 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)