Sez. U, Sentenza n. 2929 del 10/10/1962 (Rv. 254349 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - FACOLTATIVO - MERITO DELLA CAUSA - AMBITO - QUESTIONI PRELIMINARI DI MERITO E QUESTIONI PROCEDURALI DIVERSE DALLA COMPETENZA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - FACOLTATIVO - MERITO DELLA CAUSA - AMBITO - QUESTIONI PRELIMINARI DI MERITO E QUESTIONI PROCEDURALI DIVERSE DALLA COMPETENZA.*
La locuzione 'merito della causà usata dagli artt 42 e 43 cod proc civ e di ampia accezione, nel senso, cioe, che per farsi luogo al regolamento facoltativo di Competenza, previsto dall'art 43 cod proc civ, non occorre che il giudice abbia deciso il vero e proprio merito della causa, accogliendo o rigettando, in tutto o in parte, la domanda; ma e sufficiente che egli abbia pronunziato su qualsiasi altra questione diversa dalla Competenza, come puo essere una questione preliminare di merito o una questione pregiudiziale diversa dalla Competenza. (V 2765/61, 1043/61, 3431/58, 201/58, 797/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)