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Sez. 6, Sentenza n. 16671 del 01/07/1989 Ud. (dep. 29/11/1989) Rv. 182687 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - PROVVEDIMENTO DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182687-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - PROVVEDIMENTO DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il provvedimento positivo o negativo, in tema di riunione di giudizi, è normalmente sottratto al Sindacato di legittimità della Corte di Cassazione, ad eccezione del caso in cui la richiesta di riunione sia finalizzata al riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto dei diversi procedimenti. In tale caso, il provvedimento è impugnabile soltanto congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio e la relativa dichiarazione deve essere fatta in Forma espressa, come è richiesto dall'art. 200, terzo comma, cod. proc. pen. (Conf mass n 164181).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 200 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)