Sez. 6, Sentenza n. 16671 del 01/07/1989 Ud. (dep. 29/11/1989) Rv. 182687 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - PROVVEDIMENTO DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - RIUNIONE DI GIUDIZI - PROVVEDIMENTO DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il provvedimento positivo o negativo, in tema di riunione di giudizi, è normalmente sottratto al Sindacato di legittimità della Corte di Cassazione, ad eccezione del caso in cui la richiesta di riunione sia finalizzata al riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto dei diversi procedimenti. In tale caso, il provvedimento è impugnabile soltanto congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio e la relativa dichiarazione deve essere fatta in Forma espressa, come è richiesto dall'art. 200, terzo comma, cod. proc. pen. (Conf mass n 164181).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 200 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)