Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 33380 del 11/11/2022 (Rv. 666343 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Riscatto agrario - Tempestività del pagamento - Offerta reale - Condizioni - Cooperazione del creditore nell'adempimento - Necessità - Fattispecie. OBBLIGAZIONI IN GENERE - "DIES INTERPELLAT PRO HOMINE" - OFFERTA NON FORMALE - In genere.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
Ai fini della tempestività del pagamento del prezzo nel riscatto agrario, le norme che attengono agli adempimenti di cui all'art. 1208 c. c. e seguenti, in tema di offerta reale, vanno interpretate ed applicate alla luce dei principi di buona fede e di cooperazione del creditore nell'adempimento, sicché l'offerta reale, e i conseguenti effetti del riscatto, devono ritenersi integrati qualora la mancata ricezione del pagamento sia imputabile all'ingiustificato rifiuto del creditore di prestare la cooperazione indispensabile a rendere possibile l'adempimento del debitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto validamente effettuata l'offerta reale del prezzo di riscatto, a fronte della notifica del relativo verbale di deposito, corredato dall'invito ai creditori ad accettarlo e dall'avvertenza che, in caso di mancata accettazione, la somma gli sarebbe stata attribuita all'esito dell'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, ritenendo irrilevante che l'invito suddetto non fosse formalmente riferito al ritiro della somma medesima, secondo la lettera dell'art. 1212, n. 4, c.c.).
Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 1210, Cod. Civ. art. 1212 com. 1 lett. 4, Cod. Civ. art. 1175
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)