Sez. 5, Ordinanza n. 326 del 15/05/1975 Cc. (dep. 19/06/1975) Rv. 130375 - 01
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - DIFENSORE DI FIDUCIA IN PRIMO GRADO DIVERSO DAL DIFENSORE DI FIDUCIA IN APPELLO - FACOLTA DI PROPORRE RICORSO PER CASSAZIONE - COMPETE AL DIFENSORE IN GRADO DI APPELLO.*
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - DIFENSORE DI FIDUCIA IN PRIMO GRADO DIVERSO DAL DIFENSORE DI FIDUCIA IN APPELLO - FACOLTA DI PROPORRE RICORSO PER CASSAZIONE - COMPETE AL DIFENSORE IN GRADO DI APPELLO.*
La facolta di impugnazione, attribuita al difensore dello imputato dall'art 192, comma terzo cod proc pen, presuppone necessariamente che il difensore abbia prestato la sua opera nella fase del procedimento definita con la sentenza che deve formare oggetto dell'impugnazione. Ne consegue che, quando l'imputato sia stato assistito nella fase di appello da un avvocato diverso da quello che ebbe ad assisterlo nel giudizio di primo grado, la facolta di proporre il ricorso per la Cassazione spetta soltanto all'avvocato che svolse la sua opera difensiva nel giudizio di merito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)