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Modifiche in materia di imposta generale sull'entrata

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nella locuzione cessione di beni, usata dall'articolo 1 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, rientrano anche le somministrazioni ed i contratti aventi per oggetto la cessione di beni mobili fabbricati su ordinazione.

2. In tali sensi restano modificate le disposizioni dello art. 3, lettera b), del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e dell'articolo 45 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

3. L'emissione del documento da assoggettare ad imposta generale sull'entrata deve essere effettuata nei modi e termini di cui all'articolo 15 del regio decreto-legge 8 giugno 1943, n. 452.

Art. 2

1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 16 dicembre 1959, numero 1070, sono sostituiti dal seguente:
"Le aliquote dell'imposta generale sull'entrata nonche' dell'imposta di cui all'articolo 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, fatta eccezione per quelle previste dalla presente legge, sono maggiorate di trenta centesimi se stabilite in misura non inferiore all'1 per cento e di dieci centesimi se inferiori all'1 per cento.
Le dette maggiorazioni non si applicano alle aliquote condensate, stabilite per legge, comprensive dell'imposta dovuta per le vendite al minuto.
Per gli atti economici concernenti il commercio dei libri usati, esclusi quelli antichi, l'imposta, sull'entrata e' dovuta una volta tanto, nella misura del due per cento, e si corrisponde in occasione dell'acquisto da parte del rivenditore al dettaglio, a cura del medesimo, entro cinque giorni dal ricevimento della merce, in base a documento da lui stesso emesso".

Art. 3

1. Agli effetti delle disposizioni dell'articolo 5, lettera f), e dell'articolo 6, primo comma, della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, costituiscono prestazioni al dettaglio tutte, le prestazioni di privati servizi di natura personale, le lavorazioni, manutenzioni, riparazioni di beni mobili ed immobili e le installazioni in immobili, da chiunque effettuate nei confronti di privati consumatori, sempreche' i corrispettivi pattuiti verbalmente o per iscritto non superino nel loro ammontare le lire 400.000 comprensivo di ogni spesa sostenuta e del valore del materiale eventualmente impiegato.

2. La lettera c) dell'articolo 5 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, e' cosi' modificata: "spedizionieri, agenti e mediatori marittimi, agenzie di citta' delle ferrovie dello Stato, agenzie ed uffici di viaggio e turismo, agenzie di navigazione fluviale, lacuale e lagunare, corrieri ed imprese di imbarco e sbarco, carrettieri, mulattieri, barrocciai, vetturini e barcari, anche se costituiti in cooperative i cui redditi agli effetti della imposta di ricchezza mobile siano classificati o classificabili in categoria C-1".

3. Sono abrogati l'articolo 1, primo comma, della legge 4 luglio 1941, n. 770, e l'articolo 33 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

4. Per le prestazioni previste dal primo comma del presente articolo, nonche' per le prestazioni di pubblici servizi, compresi quelli aventi per oggetto somministrazioni di merce, da chiunque esercitati e comunque la prestazione o somministrazione in cui si concreta il pubblico servizio risulti pattuita, resta fermo il diritto alla rivalsa dell'imposta anche nei confronti delle Amministrazioni dirette ed autonome dello Stato e di quegli Enti che per legge siano in tutto equiparati, ad ogni effetto fiscale, all'Amministrazione dello Stato.

Art. 4

1. Con effetto dal 1 gennaio 1962 per le entrate conseguite dai professionisti indicati alla lettera a) dello articolo 5 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, i cui redditi siano classificabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria C-1, l'imposta generale sull'entrata e' dovuta nella misura dell'1.30 per cento sull'ammontare dei proventi lordi che il contribuente e' tenuto ad indicare nella dichiarazione annuale dei redditi prevista dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

2. La dichiarazione deve essere presentata, anche dai professionisti che, pur conseguendo redditi classificabili agli effetti della imposta di ricchezza mobile in categoria C-1, non sono tuttavia tenuti a presentarla per effetto di franchigia o di esenzione.

3. Per l'omessa, tardiva o infedele dichiarazione dei proventi lordi prevista dai precedenti commi si applicano le sanzioni stabilite dall'articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e successive modificazioni.

Art. 5

1. All'imposta generale sull'entrata dovuta dai professionisti a norma del precedente articolo si applicano, per quanto riguarda l'accertamento, la riscossione e i termini di decadenza, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il credito dello Stato per l'imposta generale sulla entrata dovuta dai detti contribuenti e' assistito dai privilegi previsti dagli articoli 2752 e 2759 del Codice civile.

Art. 6

1. Per l'imposta generale sull'entrata dovuta dai professionisti fino al 31 dicembre 1961 restano ferme le disposizioni anteriori alla presente legge, comprese quelle in materia di prescrizione.

2. I proventi lordi risultanti dalle dichiarazioni presentate entro il 31 marzo 1962 sono iscritti a ruolo a titolo provvisorio agli effetti dell'imposta generale sull'entrata per l'anno 1962 e riscossi in tre rate bimestrali uguali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1961
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA