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Sez. 3, Sentenza n. 17053 del 13/01/2006 Cc. (dep. 18/05/2006) Rv. 234313 - 01

COSA GIUDICATA - IN GENERE | Misure cautelari - Pendenza del procedimento di riesame - Istanza di revoca della misura - Ammissibilità - Definitività della decisione di riesame - Obbligo di rigetto dell'istanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234313-01

COSA GIUDICATA - IN GENERE

In tema di procedimento cautelare l'istanza di revoca della misura è ammissibile sino a quando non si sia concluso, con decisione definitiva, il procedimento di riesame; successivamente, il giudice investito dell'istanza di revoca deve respingerla senza necessità di ulteriori argomentazioni, in ottemperanza al principio di economia processuale e di uniformità dei giudicati. (Fattispecie nella quale risultava proposta la revoca del sequestro preventivo di un impianto di trattamento di rifiuti, disposto dal G.i.p., confermato in sede di riesame e, successivamente, dalla stessa Corte di cassazione in via definitiva).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)