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Sez. 1, Sentenza n. 203 del 23/01/1967 (Rv. 325946 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER INCAPACITA - NATURALE - PROVA - RIGOROSITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325946-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER INCAPACITA - NATURALE - PROVA - RIGOROSITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La prova dei fatti posti a base della domanda di annullamento di un contratto per incapacita naturale, pur potendo essere fornita con ogni mezzo istruttorio, deve essere rigorosa e precisa ed il suo apprezzamento sfugge al Sindacato della Cassazione se sufficientemente motivato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)