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Sez. 1, Sentenza n. 755 del 14/11/2002 Ud. (dep. 13/01/2003) Rv. 223251 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - TERMINE | Termine finale - Individuazione - Chiusura della discussione - Sussistenza - Ragione.
Stato
decisa il 2002-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223251-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - TERMINE

È tempestiva la richiesta di giudizio abbreviato proposta, nel corso dell'udienza preliminare, dopo le conclusioni del pubblico ministero, in quanto l'espressione "fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422" utilizzata nell'art. 438, comma 2, cod. proc. pen. è idonea a comprendere l'intera fase della discussione prevista dal citato art. 421, comma 2, fino al suo epilogo, sicché il termine finale per la rituale proposizione della domanda è rappresentato dal momento in cui si esaurisce, con la formulazione delle conclusioni di tutte le parti, tale discussione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 421 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 422 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 422 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)