diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8040 del 14/02/1992 Ud. (dep. 16/07/1992) Rv. 191295 - 01

Prove - Disposizioni generali - Valutazione | Insindacabilità - Condizioni - Prove dirette (o rappresentative) e indirette (o critiche) - Distinzione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/191295-01

Prove - Disposizioni generali - Valutazione

Il giudice di merito è libero di valutare le prove raccolte, organizzandole e dando a ciascuna di esse, come pure al loro complesso, il peso e il significato ritenuti più opportuni. La relativa motivazione in cui si estrinseca tale operazione intellettuale è insindacabile in sede di legittimità se rispetta le regole della logica ed è frutto di valutazione esatta ed aderente alle risultanze processuali ed ai principi generali che regolano la valutazione della prova. Ciò vale anche qualora trattisi di prova cosiddetta "indiretta". Deve infatti ritenersi superata la tradizionale distinzione tra prova rappresentativa e prova critica, fatta al fine della attribuzione di un maggiore o minore valore processuale all'una piuttosto che all'altra. Non è contestabile, infatti, che ad alcune delle prove che rientrano nella categoria delle "indirette" o "critiche" deve riconoscersi un rilievo di attendibilità superiore rispetto ad altre che pure rientrano fra quelle "dirette" o "rappresentative", potendo anzi valere a verificare queste ultime. Deve pertanto riconoscersi tanto alle une quanto alle altre una identica attitudine alla dimostrazione, una volta che abbiano superato il controllo della verifica interna e trovino riscontro in ulteriori elementi che si riferiscano direttamente alla persona dell'imputato. Il giudice, quindi, nella valutazione delle prove, siano essere "dirette" o "indirette", deve comunque accertare, alla luce di ogni altra emergenza acquisita, la loro idoneità o meno a dare dimostrazione della responsabilità dell'imputato, dando poi conto dell'"iter" argomentativo da lui seguito attraverso una motivazione logicamente e giuridicamente corretta. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito i quali avevano ritenuto provata la responsabilità dell'imputato sulla base di una serie di elementi indizianti valutati singolarmente e nel loro complesso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)