Sez. 6, Sentenza n. 30898 del 26/05/2008 Cc. (dep. 23/07/2008) Rv. 240324 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato d'arresto europeo - Consegna per l'estero - Ricorso avverso provvedimento cautelare - Successivo provvedimento di consegna temporanea - Sopravvenuta carenza d'interesse al gravame.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato d'arresto europeo, è inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse il ricorso proposto avverso l'ordinanza con la quale è stata applicata la custodia in carcere per dare esecuzione al mandato d'arresto europeo, quando, nelle more, la persona richiesta sia stata trasferita in via temporanea, a norma dell'art. 24, comma secondo L. 22 aprile 2005, n. 69. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha precisato che, poiché la consegna temporanea comporta la perdita d'efficacia della misura cautelare, al suo rientro la persona richiesta, in mancanza d'altro titolo, non può considerarsi in stato di custodia).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 24 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)