Sez. 2, Sentenza n. 15029 del 14/06/2013 (Rv. 627035 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Dottore commercialista - Esecuzione dell'incarico di predisporre il bilancio - Incongruità dei dati contabili ricevuti dagli amministratori - Obbligo professionale di richiedere ulteriori informazioni ed astenersi dall'incarico - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE
Il dottore commercialista non può essere ritenuto responsabile della violazione degli obblighi di deontologia professionale nell'ipotesi in cui, incaricato della redazione dello schema di bilancio sulla base dei documenti contabili forniti dall'organo amministrativo, non abbia chiesto a tale organo ulteriori informazioni e non si sia astenuto dall'incarico, allorché egli non fosse in grado di rilevare anomalie od incongruenze particolari nei dati contabili ricevuti. (Nell'affermare il suddetto principio, la S.C. ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la responsabilità, in quanto le pur ingenti poste debitorie esposte in bilancio trovavano riscontro nei bilanci degli esercizi precedenti e si riferivano a crediti verso una Usl, unico cliente sociale ed il cui adempimento, secondo il notorio, avviene usualmente con un certo ritardo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)