Sez. L, Ordinanza n. 13102 del 13/05/2024 (Rv. 670940-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI | Contribuzione figurativa ex art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000 - Montante contributivo - Incremento - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI
La contribuzione figurativa di cui all'art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000 è utile ai soli fini dell'anzianità contributiva e della maturazione del diritto alla pensione, ma non per l'incremento del montante contributivo complessivo ai fini della determinazione dell'ammontare della pensione.
Legge 23/12/2000 num. 388 art. 80 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)