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Sez. 1, Sentenza n. 24063 del 25/09/2008 (Rv. 604983 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Calcolo dell'indennità di esproprio in base ai criteri indennitari previsti dall'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dichiarati incostituzionali (sent. n. 5 del 1980) - Diritto dell'espropriato alla rideterminazione dell'indennità - Sussistenza - Prescrizione - Durata decennale - Decorrenza dalla data del provvedimento ablatorio.
Stato
decisa il 2008-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604983-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

In tema di espropriazione per pubblica utilità, ove il decreto di esproprio sia stato emesso in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 29 luglio 1980, n. 385, l'azione dell'espropriato per la rideterminazione dell'indennità di esproprio calcolata in base ai criteri indennitari previsti dall'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dichiarati incostituzionali (sent. n. 5 del 1980), è soggetta all'ordinario termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data di adozione del decreto di esproprio, momento nel quale al diritto di proprietà sul bene si sostituisce il diritto dell'espropriato ad una somma di denaro che ne rappresenta il controvalore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)