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Sez. 6, Sentenza n. 7281 del 06/04/2000 Ud. (dep. 20/06/2000) Rv. 217337 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Ipotesi relativa al primo comma dell'art. 328 cod.pen. - Natura indebita del rifiuto - Necessità - Compimento dell'atto comportante lesione di diritti costituzionalmente garantiti per il pubblico ufficiale - Carattere indebito del rifiuto da parte di quest'ultimo - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217337-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

In tema di rifiuto di atti d'ufficio da parte del pubblico ufficiale e con riguardo all'ipotesi delittuosa di cui al primo comma dell'art. 328 cod. pen., il carattere indebito del rifiuto, espressamente previsto dalla norma citata ai fini della configurabilità del reato, non è ravvisabile quando, in presenza di un conflitto di interessi, il compimento dell'atto venga a ledere diritti costituzionalmente garantiti del soggetto agente. (Fattispecie in cui funzionari di polizia avevano rifiutato di ricevere una denuncia sporta a loro carico da un privato; la S. C. ha rilevato al riguardo che la ricezione della denuncia avrebbe esposto i pubblici ufficiali a conseguenze penali e che nel bilanciamento tra l'interesse al buon andamento della pubblica amministrazione e il diritto di difesa doveva essere attribuita prevalenza a quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)