Sez. 5, Sentenza n. 2444 del 22/04/1998 Cc. (dep. 17/02/1999) Rv. 212805 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO | Parziale illegittimità costituzionale dell'art. 294 c.p.p. dichiarata con la sentenza n.77/97 - Applicabilità ai giudizi in corso nella fase dibattimentale - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO
L'efficacia della pronuncia della Corte Costituzionale n.77/1997, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.294, primo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede che "fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento" debba essere effettuato l'immediato interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare in carcere, postula che, al momento della pubblicazione della sentenza, gli atti non siano stati ancora trasmessi al giudice del dibattimento ovvero che non sia stata instaurata la fase del giudizio determinandosi, altrimenti, una situazione processuale incompatibile con le ragioni che hanno ispirato l'enunciazione del principio stesso, dal momento che la fase del giudizio, per i suoi caratteri essenziali di pienezza del contraddittorio e dell'immanente presenza della parte privata, produce effetti assorbenti quanto alle esigenze da soddisfarsi con il c.d. interrogatorio di garanzia, per giunta riferito alla normativa pregressa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)