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Sez. 1, Sentenza n. 2341 del 25/02/1993 (Rv. 481107 - 01)

Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni varie - In genere | Cooperative edilizie che non usufruiscono dei contributi dello stato o di enti pubblici territoriali - Atti di assegnazione degli alloggi ai soci - Compimento successivo all'entrata in vigore del d.l. n. 693 del 1980 - Disciplina dell'art. 8 terzo, quarto e quinto comma del citato decreto convertito nella legge n. 891 del 1980 - Applicabilità - Condizioni - Mancanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481107-01

Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni varie - In genere

In materia di agevolazioni fiscali per le cooperative edilizie, la nuova disciplina tributaria dettata dai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 8 del D.L. 31 ottobre 1980 n. 693, convertito in legge 22 dicembre 1980 n. 891, si applica agli atti di assegnazione di alloggi ai soci posti in essere, dopo l'entrata in vigore del predetto D.L., dalle cooperative edilizie che non usufruiscono di contributi dello Stato o di enti pubblici territoriali, purché ricorrano i requisiti richiesti dal R.D. 28 aprile 1938 n. 1165 e successive modificazioni per le assegnazioni a soci di cooperative a contributo erariale; se non ricorrono tali requisiti, gli atti sopra indicati sono assoggettati all'IVA (in sostituzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali), con la ridotta aliquota del 2 per cento in caso di assegnazione di case non di lusso di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 CORTE COST., Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Decreto Legge 31/10/1980 num. 693 art. 8, Legge 22/12/1980 num. 891 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)