Sez. 4, Sentenza n. 6022 del 26/02/1982 Ud. (dep. 22/06/1982) Rv. 154291 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITÀ - IN GENERE - DETERMINAZIONE A POSTERIORI - CRITERI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - VELOCITÀ - IN GENERE - DETERMINAZIONE A POSTERIORI - CRITERI.*
Per determinare la velocità di un veicolo a posteriori, non esiste un tassativo procedimento che debba essere seguito, poiché, anche in tale settore, vige la regola del libero convincimento del giudice che può scaturire da qualsiasi risultanza del processo, purché dotata di sufficiente valore probatorio e sottoposta ad adeguato vaglio critico. (V mass n 148019 e massime ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 102, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)