Norme di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, concernente modificazioni al codice di procedura penale
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 20 della legge 18 giugno 1955, n. 517, che autorizza il Governo ad emanare le norme di attuazione e transitorie e di coordinamento della legge stessa con il codice di procedura penale e con le altre leggi;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:
Art. 1
1. Per l'attuazione della norma di cui al capoverso dell'art. 220 del codice di procedura penale, le questure ed i comandi di legione o equiparati dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza, comunicano, entro il 31 dicembre 1955, al procuratore generale presso la corte di appello per ogni capoluogo di corte d'appello, di tribunale e di pretura, il nome ed il grado dell'ufficiale di polizia giudiziaria rispettivamente di pubblica sicurezza dei carabinieri e della guardia di finanza che nella sede medesima esplica le funzioni di dirigente di ciascun servizio di polizia giudiziaria.
2. Gli stessi organi comunicano inoltre al procuratore generale presso la corte di appello il nome ed il grado degli altri ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze dei rispettivi dirigenti.
3. Le comunicazioni di cui alle disposizioni precedenti devono essere altresi' fatte al procuratore della Repubblica per i servizi di polizia giudiziaria istituiti nella sede del tribunale e in quelle delle preture dipendenti nonche' al pretore per i servizi istituiti nella sede della pretura.
4. Salvo il disposto degli articoli 2 e 3, ogni variazione relativa ai suddetti ufficiali e agenti deve essere comunicata dall'amministrazione competente al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e al pretore, in conformita' delle disposizioni precedenti.
Art. 2
1. Per l'allontanamento dalla sede o per la privazione dell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria de dirigenti indicati nel precedente articolo, le amministrazioni dalle quali essi dipendono devono chiedere per iscritto il consenso del procuratore generale.
2. Questi, nel piu' breve tempo possibile, lo concede o lo nega per iscritto. Il diniego e' motivato.
Art. 3
1. Il parere del procuratore generale presso la corte di appello, per la promozione degli ufficiali e degli agenti addetti ai servizi di polizia giudiziaria di cui all'art. 1, e' richiesto per iscritto dalle amministrazioni dalle quali gli ufficiali e gli agenti dipendono. Dette richieste sono trasmesse al procuratore generale, il quale, nel piu' breve tempo possibile, esprime il proprio parere.
2. Il parere negativo e' motivato ed e' comunicato, entro quindici giorni, a cura della segreteria della procura generale, anche all'interessato.
Art. 4
1. Ai fini delle notificazioni degli avvisi indicati negli articoli 304-ter e 304-quater del codice di procedura penale, il difensore dell'imputato, che non risieda ne' abbia domicilio nel luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario presso cui e' in corso l'istruzione penale, deve eleggere domicilio o indicare un sostituto in detto luogo, entro tre giorni dalla comunicazione della nomina.
2. Se il difensore non ha fatto l'elezione di domicilio ne' ha indicato un sostituto, l'autorita' giudiziaria procedente dispone che la notificazione sia eseguita presso il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, se questo ha sede nel luogo in cui si procede e, in mancanza, mediante deposito nella cancelleria o segreteria.
Art. 5
1. Se un'eccezione e' dedotta per la prima volta dal difensore dell'imputato nella discussione finale, il presidente o il pretore puo'; in ogni caso, concedere nuovamente la parola al pubblico ministero se ha gia' pronunciato le sue requisitorie, salva alla difesa la facolta' di replicare.
Art. 6
1. Il giudice di appello che dichiara la nullita' della sentenza istruttoria, impugnata ai termini dell'art. 387 del codice di procedura penale, per essersi verificata una delle nullita' indicate nell'art. 185 dello stesso codice, procede direttamente a norma dell'art. 189 del codice predetto.
Art. 7
1. Se il giudice di primo grado dichiara la nullita' di atti diversi dalla sentenza di rinvio a giudizio, incorsa nella istruzione, provvede direttamente ai sensi dell'art. 189 del codice di procedura penale
2. Se la nullita' di tali atti e' dichiarata nel giudizio di appello o in quello di cassazione, si provvede rispettivamente ai sensi del primo capoverso dell'art. 522 e del n. 6° dell'art. 543 del codice di procedura penale.
Art. 8
1. La restituzione in termine ha per effetto la rinnovazione degli atti compiuti dopo il termine restituito.
2. Se la restituzione e' concessa dal giudice di primo grado, per decadenza verificatasi nell'istruzione, il giudice stesso provvede alla rinnovazione degli atti.
3. La medesima disposizione si applica, se la restituzione e' concessa dal giudice di appello per decadenza verificatasi nel giudizio di primo grado o nell'istruzione.
Art. 9
1. La sottoscrizione dei motivi di impugnazione, trasmessi con il mezzo di raccomandata a termini del terzo capoverso dell'art. 201, puo' essere autenticata anche dal segretario del consiglio dell'ordine degli avvocati, presso il quale il difensore e' iscritto.
Art. 10
1. Il termine per ricorrere per cassazione contro il mandato o l'ordine di cattura o di arresto decorre dal giorno della consegna o della notificazione della copia del mandato o dell'ordine.
Art. 11
1. Si osservano, in quanto applicabili, le norme degli articoli 550 e 551 del codice di procedura penale se, in seguito al ricorso proposto a norma dell'art. 263-bis dello stesso codice, la cassazione annulla l'ordine o il mandato di cattura o di arresto.
Art. 12
1. Nel caso indicato nell'art. 42 del codice di procedura penale, il giudice o il pubblico ministero, nel trasmettere gli atti all'autorita' competente, ha l'obbligo o la facolta' di emettere mandato ovvero ordine di arresto, quando la legge obbliga o autorizza il giudice competente a emettere mandato di cattura.