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Disciplina sull'assunzione del personale sanitario ospedaliero e tirocinio pratico. Servizio del personale medico. Dipartimento. Modifica ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numeri 130 e 128

Testo in vigore al

Titolo primo. Modifica ed integrazione del decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Capo I. Concorsi del personale sanitario medico e farmacista

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' aggiunto il seguente comma:
"Ai concorsi ad assistente e ispettore sanitario e' ammesso il personale sanitario medico che abbia svolto, con esito favorevole, il tirocinio pratico di cui agli articoli 74 e seguenti del presente decreto, o che sia in possesso della libera docenza o specializzazione nella corrispondente disciplina".

Art. 4

1. L'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' sostituito dal seguente:
"I requisiti di ammissione all'esame di idoneita' a direttore sanitario sono i seguenti:
laurea e abilitazione in medicina e chirurgia;
anzianita' di laurea di almeno dieci anni;
libera docenza o specializzazione in igiene, in igiene e tecnica ospedaliera, in igiene e medicina preventiva, in medicina preventiva, in medicina legale, in medicina sociale, in malattie infettive; ovvero servizio di ruolo per cinque anni come vice direttore sanitario, ispettore sanitario, aiuto o assistente presso istituti universitari di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o cliniche di malattie infettive, funzionario medico del Ministero della sanita', ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente presso comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti;
servizio di ruolo in una delle seguenti qualifiche: vice direttore sanitario per almeno due anni; assistente universitario di istituti di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o di cliniche di malattie infettive con qualifica di aiuto per almeno quattro anni; ispettore sanitario o assistente dei predetti istituti universitari o di cliniche di malattie infettive o nei ruoli dei funzionari medici del Ministero della sanita' per almeno sette anni; con qualunque qualifica a posto di sanitario in ospedali civili o militari o cliniche universitarie ovvero ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente in comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti per almeno dieci anni.
La commissione esaminatrice e' composta da:
un funzionario medico del Ministero della sanita' con qualifica non inferiore a dirigente superiore medico - presidente;
tre sovraintendenti sanitari di ruolo o direttori sanitari di ruolo - componenti;
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo d'igiene, di medicina legale, di medicina preventiva, di medicina sociale, di malattie infettive - componente;
un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' - segretario".

Art. 5

1. Il primo comma dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' sostituito dal seguente:
"I requisiti di ammissione all'esame regionale di idoneita' a vice direttore sanitario sono i seguenti:
laurea e abilitazione in medicina e chirurgia;
anzianita' di laurea di almeno sei anni;
libera docenza o specializzazione in igiene, in igiene e tecnica ospedaliera, in igiene e medicina preventiva, in medicina preventiva, in medicina legale, in medicina sociale, in malattie infettive; ovvero servizio di ruolo per cinque anni come ispettore sanitario, aiuto o assistente presso istituti universitari di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o cliniche di malattie infettive, funzionario medico del Ministero della sanita', ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente presso comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti;
servizio di ruolo in una delle seguenti qualifiche: ispettore sanitario o assistente di istituti universitari di igiene, di medicina legale, di medicina sociale, di medicina preventiva o di cliniche di malattie infettive o funzionario medico del Ministero della sanita' per almeno tre anni; servizio sanitario di ruolo in ospedali civili o militari o cliniche universitarie con qualunque qualifica, ovvero ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente in comuni o consorzi provinciali o di consorzi di comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti per almeno cinque anni".

Art. 6

1. L'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' sostituito dal seguente:
"Art. 71 - (Tirocinio pratico a ispettore sanitario). - Ai concorsi per ispettore sanitario sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina".

Art. 9

1. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' sostituito dal seguente:
"Art. 74 - (Tirocinio pratico ad assistente). - Ai concorsi per assistente sono ammessi i sanitari che abbiano compiuto, con esito favorevole, sei mesi di tirocinio pratico nella disciplina o che siano in possesso della libera docenza o specializzazione nella disciplina.
La durata del tirocinio in radiologia ed anestesia e' di un anno".

Art. 10

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 74-bis - (Tirocinio pratico). - Il tirocinio pratico previsto dagli articoli 71, 74 e 94 del presente decreto e' svolto presso gli ospedali riconosciuti idonei a tal fine con decreto del Ministro per la sanita', sentita la regione.
Sono esonerati dal tirocinio i sanitari che prestino servizio di ruolo ovvero abbiano conseguito l'idoneita' nella disciplina.
La durata del tirocinio e' ridotta in ragione della meta' del servizio effettuato per i sanitari che abbiano prestato durante il servizio militare servizio medico in ospedali militari in Italia e per coloro che abbiano prestato servizio in ospedali pubblici all'estero. Detto servizio deve essere stato prestato per un periodo non inferiore a sei mesi.
Per essere ammessi a frequentare il suddetto tirocinio, gli interessati devono essere in possesso rispettivamente dei diplomi di laurea e di abilitazione all'esercizio della professione di medico o di farmacista.
I sanitari ammessi a frequentare il tirocinio pratico non hanno alcun rapporto di impiego ed osservano l'orario e gli obblighi del servizio a tempo pieno.
I tirocinanti non possono essere adibiti a sostituzione di personale sanitario dell'ospedale".

Art. 11

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 74-ter - (Modalita' per lo svolgimento del tirocinio). - Con decreto del Ministro per la sanita', saranno indicati gli ospedali riconosciuti idonei, ivi compresi quelli clinicizzati, per il tirocinio, stabilite le modalita' per l'ammissione e lo svolgimento dello stesso e fissati i criteri di valutazione dei titoli ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posti disponibili nei singoli ospedali.
Il punteggio per la valutazione dei titoli sara' assegnato per meta' ai voti degli esami di profitto e di laurea e per meta' ai titoli di servizio e professionali, ai titoli accademici, scientifici e di studio e alle pubblicazioni. A parita' di punteggio si terra' conto dei carichi di famiglia e dell'eta'.
Non possono essere ammessi al tirocinio aspiranti in numero superiore alla meta' della dotazione organica degli assistenti e degli aiuti della divisione o del servizio.
In caso di interruzione ingiustificata o di esito sfavorevole del tirocinio il sanitario non puo' essere riammesso a frequentare il tirocinio nella stessa o in altra disciplina prima di sei mesi dall'interruzione o dal compimento del tirocinio stesso.
In caso di esito favorevole il sanitario non puo' essere ammesso a frequentare il tirocinio in altra disciplina prima di un anno dal compimento del primo tirocinio.
L'assegno mensile di cui al successivo articolo 74-quater e' dovuto, per un solo periodo, per l'intera durata del corso".

Art. 12

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 74-quater - (Trattamento economico e relazione sull'eseguito tirocinio). - Ai tirocinanti viene corrisposto, a carico degli enti presso i quali svolgono il tirocinio, un assegno mensile nella misura del 50 per cento del trattamento economico tabellare attribuito all'ispettore sanitario o all'assistente di ruolo a tempo pieno o al farmacista di ruolo, esclusa ogni indennita'.
Al termine del tirocinio pratico l'amministrazione dell'ospedale presso il quale e' stato compiuto il tirocinio, rilascia una formale certificazione. Alla certificazione dovra' essere allegato il giudizio motivato espresso collegialmente dai sanitari dirigenti delle divisioni, sezioni o servizi presso i quali il tirocinante ha svolto la sua attivita'".

Art. 13

1. L'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' modificato come segue:
Nel primo comma le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle parole: "un mese".
Al quarto comma dopo la parola: "Repubblica" sono aggiunte le seguenti parole: "- parte prima. - e nel Bollettino ufficiale della regione ove ha sede l'ente ospedaliero".
Nel quinto comma la parola: "sessantesimo" e' sostituita dalla parola: "quarantacinquesimo".
Dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
"Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro quattro mesi dalla data di chiusura del bando di concorso".

Art. 14

1. L'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' modificato come segue:
Nel secondo comma le parole: "del Ministero della sanita'" sono sostituite con le parole: "della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero".
Dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti commi:
"I primari, designati dall'ordine dei medici della provincia nella quale ha sede l'ente ospedaliero, sono sorteggiati da elenchi predisposti annualmente secondo la disciplina dall'ordine dei medici e comprendenti i sanitari contenuti negli elenchi di cui all'articolo 65 del presente decreto, che prestino servizio negli ospedali della provincia o, per la Valle d'Aosta, della regione.
Qualora non vi siano sanitari di una determinata disciplina il sorteggio e' effettuato dagli elenchi nazionali.
Qualora i nominativi dei sanitari, contenuti nell'elenco di una determinata disciplina siano meno di dieci l'elenco dovra' essere integrato mediante sorteggio fino a raggiungere il numero preindicato con nominativi di primari della stessa disciplina contenuti nell'elenco nazionale".
Nel terzo comma dello stesso articolo dopo le parole: "ai candidati" sono aggiunte le parole: "e, per i sorteggi di cui al precedente comma, ai presidenti degli enti ospedalieri della provincia o, per la Valle d'Aosta, della regione".

Art. 15

1. Il secondo comma dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' sostituito dal seguente:
"La commissione esaminatrice e' composta da:
il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;
un sovraintendente sanitario di ruolo - componente;
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di igiene, di medicina legale, di medicina preventiva, di medicina sociale, di malattie infettive - componente;
un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanita' - componente;
un funzionario medico con qualifica non inferiore a dirigente superiore medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;
un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - segretario".

Art. 16

1. Nell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, la quinta categoria dei titoli di carriera e' sostituita dalla seguente:
"Quinta categoria: servizi di ruolo presso enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale per la valutazione dei quali la commissione dispone di un punteggio massimo di punti 6, da attribuire in analogia con i criteri di ripartizione previsti nella terza categoria; altri servizi non compresi nelle categorie precedenti per la valutazione dei quali la commissione dispone di un punteggio massimo di punti 3, da attribuire secondo la natura e la durata dei servizi stessi".

2. Nel medesimo articolo i punteggi stabiliti per la valutazione dei titoli di libera docenza e di specializzazione sono modificati nel modo seguente:
"libera docenza in igiene, in medicina sociale, in medicina legale, in medicina preventiva, in malattie infettive punti 3;.
libera docenza in microbiologia, in statistica sanitaria punti 1,50;
libera docenza in altra disciplina punti 0,75;
specializzazione in igiene o in igiene e tecnica ospedaliera, in igiene e medicina preventiva, in medicina preventiva, in medicina legale, in medicina sociale, in malattie infettive punti 3;
specializzazione in disciplina affine punti 1,50;
specializzazione in altra disciplina punti 0,75".

3. Il penultimo comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente comma:
"I punteggi delle docenze e delle specializzazioni non sono cumulabili se inerenti alla stessa disciplina".

Art. 17

1. Il secondo comma dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e' sostituito dal seguente:
"La commissione esaminatrice e' composta da:
il presidente dell'ente ospedaliero o un consigliere da lui delegato - presidente;
un sovraintendente o direttore sanitario di ruolo - componente;
un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di igiene, di medicina legale, di medicina preventiva, di medicina sociale, di malattie infettive - componente;
un funzionario delle carriere direttive del Ministero della sanita' - componente;
un funzionario medico con qualifica non inferiore a primo dirigente medico o qualifica corrispondente designato dalla regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - componente;
un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione in cui ha sede l'ente ospedaliero - segretario".

Art. 19

1. Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono sostituiti dai seguenti:
"La commissione dispone complessivamente di 100 punti cosi' ripartiti:
50 punti per i titoli;
50 punti per le prove di esame.
Questi ultimi sono ripartiti come segue:
30 punti per l'esame clinico;
10 punti per la prima prova pratica;
10 punti per la seconda prova pratica.
I 50 punti attribuiti ai titoli sono ripartiti come segue:
a) titoli di carriera: punti 30;
b) titoli accademici e di studio in discipline sanitarie: punti 10;
c) titoli scientifici e pubblicazioni: punti 10.
Per la valutazione si applicano i criteri stabiliti per il concorso a direttore sanitario.
L'idoneita' relativa alla disciplina e' valutata fino a punti 1,50 in proporzione al punteggio eccedente quello minimo conseguito nel relativo esame".