Sez. 5, Sentenza n. 984 del 21/01/2015 (Rv. 634153 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI | Cessioni all'esportazione - Ipotesi prevista dall'art. 8 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Dichiarazione di intenti - Ipotesi di rilascio dal cessionario dei beni da esportare ad un soggetto diverso - Adempimento degli obblighi previsti dalla legge - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI
In materia di IVA, la disciplina delle cessioni all'esportazione, di cui all'art. 8, primo comma, lett. c), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 1, primo comma, lett. c), del d.l. 29 dicembre 1983, n. 746 (conv. con modif. in legge 27 febbraio 1984, n. 17), che pone in capo al cedente delle merci da esportare un onere personale di diligenza nel verificare la sussistenza e la corrispondenza a realtà della dichiarazione di intento resa dal cessionario esportatore, esclude che il primo possa avvalersi di dichiarazioni emesse in favore di un soggetto diverso, originario titolare dell'azienda poi ceduta ad altri, non essendo consentita, una successione di quest'ultimo anche nella posizione fiscale del cedente.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 lett. C CORTE COST., Decreto Legge 29/12/1983 num. 746 art. 1 com. 1 lett. C, Legge 27/02/1984 num. 17, Cod. Civ. art. 2558
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)