Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3565 del 07/03/2012 (Rv. 621504 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | T.U. immigrazione - Espulsione amministrativa - Intimazione del questore di allontanamento dal territorio dello Stato - Mancata identità fra il destinatario dell'espulsione e quello dell'intimazione - Autonoma impugnazione del provvedimento di allontanamento - Ammissibilità - Fattispecie.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Il rimedio dell'opposizione al Giudice di Pace avverso il decreto prefettizio di espulsione, ai sensi dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189, come poi modificato dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241, conv. nella legge 12 novembre 2004, n. 271), è esperibile nei confronti di un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal questore in carenza di un precedente decreto di espulsione avverso il quale l'interessato abbia potuto esperire ricorso, come nel caso in cui sussista una differenza del destinatario della misura espulsiva rispetto a quello fatto segno di intimazione successiva, sì da far ritenere che si tratti di altra persona. Invero, tale soluzione è imposta dall'interpretazione costituzionalmente adeguata della normativa di riferimento, risultando altrimenti lo straniero privato di un qualsiasi strumento di controllo giurisdizionale e, quindi, vulnerato nel suo diritto di difesa, in relazione a provvedimento negativamente incidente sulla sfera della sua libertà personale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/07/2002 num. 189 art. 12 CORTE COST., Legge 12/11/2004 num. 271 CORTE COST., Decreto Legge 14/09/2004 num. 241 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)