Sez. 1, Sentenza n. 1474 del 22/06/1967 (Rv. 328159 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO - MANCANZA O ERRONEITA - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - PROCEDURA DI CORREZIONE - APPLICABILITA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO - MANCANZA O ERRONEITA - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - PROCEDURA DI CORREZIONE - APPLICABILITA.*
La mancata o erronea indicazione del nome di una delle parti, o del soggetto rappresentato da una delle parti, non costituisce motivo di nullita della sentenza, quando dal contesto di questa sia possibile individuare, senza incertezze o possibilita di equivoci, l'identita dei soggetti del rapporto processuale. In tal caso l'inesatta o incompleta indicazione delle parti si risolve in un mero errore materiale, emendabile con la speciale procedura di correzione prevista dagli artt. 287 e 288 del codice di rito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)