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Sez. 2, Sentenza n. 6946 del 21/11/1983 (Rv. 431618 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE - DOMANDA DELL'APPALTATORE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DEL COMMITTENTE E DI "PAGAMENTO DEL PREZZO" IN RELAZIONE ALLE OPERE GIÀ ESEGUITE - SENTENZA DEL GIUDICE DI MERITO DI ACCOGLIMENTO DI ENTRAMBE LE DOMANDE, CON RIFERIMENTO ALL'ART. 1458 COD. CIV. - VIOLAZIONE DELL'ART. 112 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431618-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE - DOMANDA DELL'APPALTATORE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DEL COMMITTENTE E DI "PAGAMENTO DEL PREZZO" IN RELAZIONE ALLE OPERE GIÀ ESEGUITE - SENTENZA DEL GIUDICE DI MERITO DI ACCOGLIMENTO DI ENTRAMBE LE DOMANDE, CON RIFERIMENTO ALL'ART. 1458 COD. CIV. - VIOLAZIONE DELL'ART. 112 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*

Qualora l'appaltatore, in corso d'opera, chieda la risoluzione del contratto per inadempimento del committente ed il "pagamento del prezzo" in relazione alle opere già eseguite, la sentenza del giudice del merito, la quale, riconosciuto il fondamento della prima domanda, accolga anche la seconda, pur rilevandone la impropria formulazione in termini di versamento del prezzo, anziché, secondo i principi della risoluzione del contratto ad esecuzione continuata o periodica, in termini di "restitutio in integrum" a mezzo di equivalente pecuniario, non incorre in violazione dello art. 112 cod. proc. civ., circa la corrispondenza fra chiesto e pronunciato, trattandosi di mera qualificazione giuridica della domanda medesima, fermi restando i fatti dedotti a suo fondamento. (V 3539/76, mass n 382292).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)