Sez. 3, Sentenza n. 12751 del 18/10/2001 (Rv. 549739 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE | Discrezionalità del giudice - Limiti - Esame di tutte le risultanze processuali e delle argomentazioni delle parti - Necessità - Esclusione - Indicazione degli elementi posti a base della decisione - Necessità - Elementi non accolti e/o non menzionati - Implicita confutazione.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE
Il giudice di merito, mentre è libero di attingere il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori che ritiene rilevanti per la sua decisione, non è obbligato a prendere in esame e a disattendere analiticamente tutte le risultanze processuali prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli abbia indicato gli elementi posti a fondamento della statuizione adottata, onde risultino confutati per implicito quelli non accolti o non menzionati, a condizione che risulti logicamente giustificato il valore preminente accordato agli elementi da lui utilizzati.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)