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Sez. 2, Sentenza n. 329 del 22/01/1977 (Rv. 383874 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - CON BENEFICIO D'INVENTARIO - DECADENZA - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE DEI SOLI CREDITORI DEL DEFUNTO E DEI LEGATARI A FAR VALERE LA DECADENZA - SUSSISTENZA DI TALE LIMITAZIONE ANCHE NELL'IPOTESI DI MANCATO COMPIMENTO IN TERMINI DELL'INVENTARIO DA PARTE DEL CHIAMATO NON POSSESSORE DI BENI EREDITARI.*
Stato
decisa il 1977-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383874-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA - CON BENEFICIO D'INVENTARIO - DECADENZA - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE DEI SOLI CREDITORI DEL DEFUNTO E DEI LEGATARI A FAR VALERE LA DECADENZA - SUSSISTENZA DI TALE LIMITAZIONE ANCHE NELL'IPOTESI DI MANCATO COMPIMENTO IN TERMINI DELL'INVENTARIO DA PARTE DEL CHIAMATO NON POSSESSORE DI BENI EREDITARI.*

La limitazione ai soli creditori del defunto ed ai legatari della legittimazione a far valere la decadenza dell'erede dal beneficio dell'inventario, disposta dall'art 505, ultimo comma, cod civ opera anche nel caso previsto dal secondo comma dell'art 487 cod civ, di chiamato all'eredita che non si trovi nel possesso dei beni ereditari e che, dopo aver dichiarato di accettare l'eredita con il beneficio dell'inventario, non compia l'inventario stesso nel termine prescritto o prorogato, verificandosi anche in tale ipotesi una decadenza dal beneficio. (V 2490/71, mass n 353510).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 487, Cod. Civ. art. 505

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)