Sez. U, Sentenza n. 17779 del 22/07/2013 (Rv. 627553 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Punti decisivi e non congruamente valutati dalla sentenza cassata - Nuova valutazione - Esame di fatti nuovi - Ammissibilità - Fattispecie in tema di rinnovata valutazione, da parte della sezione disciplinare del C.S.M., di fatti astrattamente idonei a connotare l'illecito in termini di non rilevante gravità, ex art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE
Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata, sicché esso - se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività - conserva, invece, il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento. Ne consegue, pertanto, che non incorre in violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (in relazione all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.) la decisione adottata, in sede di rinvio, dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, che - nel valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 3-bis del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, come imposto dal principio di diritto enunciato dal giudice di legittimità - sia pervenuta ad una conclusione negativa, esaminando tutte le circostanze risultanti dagli atti ritualmente acquisiti al fascicolo procedimentale, dando così rilievo - ai fini dell'esclusione dell'esimente - ad elementi di fatto ulteriori rispetto a quelli indicati nella sentenza di annullamento come astrattamente idonei a connotare il fatto in termini di non rilevante gravità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)