Sez. 3, Sentenza n. 13546 del 11/06/2009 (Rv. 608429 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE | Appello - Termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza - Notificazione alla parte presso il procuratore costituito - Equivalenza alla notificazione al procuratore stesso - Sussistenza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE
La notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore costituito è equivalente - siccome in grado di soddisfare l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale - alla notificazione al procuratore stesso, prescritta dagli artt. 280 e 170 cod. proc. civ., ed è, pertanto, idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per proporre appello ai sensi dell'art. 325, comma primo, dello stesso codice di rito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)