Sez. 1, Sentenza n. 1170 del 05/04/1976 (Rv. 379853 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - COMPETENZA DEL GIUDICE STRANIERO - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - DOMANDA DAVANTI AL GIUDICE STRANIERO - CITTADINO ITALIANO CONVENUTO DAL CONIUGE STRANIERO - COMPETENZA GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE STRANIERO - CONDIZIONE - ATTORE RESIDENTE E CITTADINO DELLO STATO A CUI APPARTIENE IL GIUDICE ADITO.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - COMPETENZA DEL GIUDICE STRANIERO - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - DOMANDA DAVANTI AL GIUDICE STRANIERO - CITTADINO ITALIANO CONVENUTO DAL CONIUGE STRANIERO - COMPETENZA GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE STRANIERO - CONDIZIONE - ATTORE RESIDENTE E CITTADINO DELLO STATO A CUI APPARTIENE IL GIUDICE ADITO.*
Poiche, in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art 3 n 2 lettera e della legge 1 dicembre 1970 n 898, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano presuppone la cittadinanza italiana dell'attore, oltreche la sua residenza in Italia, deve ritenersi, nel caso parallelo in cui un cittadino italiano sia convenuto dal coniuge straniero con domanda di divorzio davanti al giudice straniero, che quest'ultimo ha il potere di conoscere della causa secondo i principi vigenti nell'ordinamento italiano in tema di Competenza giurisdizionale, e quindi di pronunciare sentenze suscettibili di produrre effetti in Italia (art 797 primo comma n 1 cod proc civ), solo se l'attore straniero, oltreche residente, sia anche cittadino dello stato a cui appartiene il giudice adito. (V 1155/75, mass n 374593).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)