Sez. 6, Sentenza n. 2040 del 09/11/1977 Ud. (dep. 23/02/1978) Rv. 138048 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - ORDINANZA DI AMMISSIONE O DI ESCLUSIONE DELLA PARTE CIVILE - NON IMPUGNABILITA.*
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - AMMISSIONE - ORDINANZA DI AMMISSIONE O DI ESCLUSIONE DELLA PARTE CIVILE - NON IMPUGNABILITA.*
L'ordinanza ammissiva o reiettiva della Costituzione di parte civile non e impugnabile, in virtu dell'art 190 cod proc pen, che stabilisce il principio della tassativita dei mezzi di impugnazione; quindi condiziona l'impugnabilita dei provvedimenti del giudice solo ai casi dalla legge espressamente previsti. E l'art 100 non prevede l'impugnazione delle ordinanze di ammissione od esclusione della parte civile.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)