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Sez. 1, Sentenza n. 348 del 20/11/1981 Ud. (dep. 16/01/1982) Rv. 151593 - 01

GIUDICE PENALE - RICUSAZIONE - FINALITÀ - RICUSABILITÀ DEL GIUDICE DOPO L'ESPLETAMENTO DELL'ATTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151593-01

GIUDICE PENALE - RICUSAZIONE - FINALITÀ - RICUSABILITÀ DEL GIUDICE DOPO L'ESPLETAMENTO DELL'ATTO - ESCLUSIONE.*

La ricusazione, per la sua stessa essenza e funzione, è concettualmente configurabile con riferimento ad una attività ancora da compiere e non "a posteriori" rispetto ad un atto già espletato, in ordine al quale la ricusazione neppure più rileva come causa di nullità. (Conf mass nn 143961, 139566, 138538, 138311, 133562, 131138, 129715).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 72, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)