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Sez. 3, Sentenza n. 2860 del 28/01/1981 Ud. (dep. 31/03/1981) Rv. 148244 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - AMNISTIA - ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO - APPLICABILITA DELLA AMNISTIA SE NON RISULTA UNA LESIONE EFFETTIVA DEGLI INTERESSI PUBBLICI - FATTISPECIE - ECOLOGIA.*
Stato
decisa il 1981-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148244-01

EDILIZIA - IN GENERE - AMNISTIA - ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO - APPLICABILITA DELLA AMNISTIA SE NON RISULTA UNA LESIONE EFFETTIVA DEGLI INTERESSI PUBBLICI - FATTISPECIE - ECOLOGIA.*

Il contesto letterale dell'art 2 lettera C) del DPR n 413 del 1978 fa riferimento espresso per l'esclusione del beneficio della amnistia alla 'lesioné degli interessi pubblici tutelati dai vincoli, ivi indicati, tra i quali quelli paesaggistico, archeologico e storico artistico, e non gia soltanto alla mera violazione amministrativa del vincolo predetto. E richiesta cioe la compromissione effettiva degli interessi pubblici della tutela del paesaggio mediante l'esecuzione di opere incondizionatamente vistate o eseguite in contrasto alle prescrizioni protettive stabilite espressamente dal legislatore o per delega dell'autorita amministrativa competente (sovraintendenza antichita e belle arti). (nella specie e stata annullata con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva escluso la applicabilita della amnistia in relazione ad una costruzione abusiva in zona soggetta a vincolo paesaggistico sulla base della mera esistenza del vincolo stesso).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 lett. B CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)