Sez. 6, Sentenza n. 26619 del 05/04/2018 Ud. (dep. 11/06/2018) Rv. 273557 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - NON PUNIBILITÀ | Estorsione - Reato commesso con minaccia alle persone - Applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art.649 cod.proc.pen. - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FATTI COMMESSI A DANNO DI CONGIUNTI - NON PUNIBILITÀ
I reati consumati di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione sono esclusi dall'area di applicabilità della previsione dell'art. 649 cod. pen., pur se posti in essere senza violenza alle persone, bensì con la sola minaccia. (In motivazione, la Corte ha precisato che la causa di non punibilità per "ogni altro diritto contro il patrimonio" commesso con minaccia alle persone si applica solo alle ipotesi diverse da quelle nominativamente previste, rispetto alle quali non è richiamata la distinzione tra minaccia e violenza).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 630 CORTE COST., Cod. Pen. art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)