Sez. T, Ordinanza n. 28297 del 24/10/2025 (Rv. 676753-01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - TELEGRAMMA - IN GENERE | Lettera raccomandata o telegramma - Prova della spedizione - Presunzione del ricevimento - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Prova contraria a carico del destinatario - Contenuto.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - TELEGRAMMA - IN GENERE
La ricevuta di spedizione della lettera raccomandata o del telegramma, rilasciata dall'ufficio postale, costituiscono, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, prova certa della spedizione stessa, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e della relativa conoscenza da parte di quest'ultimo ex art. 1335 c.c., spettando conseguentemente al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non conteneva alcuna lettera ovvero ne conteneva una di contenuto diverso da quello indicato dal mittente.
Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)