Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (seconda sezione) del 11 luglio 1985, cause riunite 66/83, 67/83, 68/83, 136/83, 137/83, 138/83, 139/83 e 140/83
Epigrafe
Sentenza della Corte (seconda sezione)
11 luglio 1985
Nelle cause riunite da 66 a 68 e da 136 a 140/83,
1) 66/83: Pierre Hattet, domiciliato a Bruxelles (1150), 18, avenue Eleonore,
2) 67/83: Sabine Gérard in Matt, domiciliata a Bruxelles (1040), 54, rue Bâton-nier-Braffort,
3) 68/83: Gerard de Szy-Tarrisse, domiciliato a Bruxelles (1200), 12, avenue Léon-Tombu,
4) 136/83: Giorgio Dona, domiciliato a Bruxelles (1050), 19, avenue Jeanne,
5) 137/83: Monica-Nico Delbaere in Becquart, domiciliata a Bruxelles (1190), 89, rue Cervantes,
6) 138/83: Yvette Feyaerts in Schmitz, domiciliata a Genval (1320), 6, rue de la Fontaine,
7) 139/83: Simone Textier in Le Maitre, domiciliata a Wezembeek-Oppem (1970), 111, rue du Long-Chêne,
8) 140/83: Nadine Lacourt in De Waegeneer, domiciliata a Tervuren (1980), 8, Panoramalaan,
tutti dipendenti della Commissione delle Comunità europee, con l'aw. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Ernest Arendt, Centre Louvigny, 34 B IV, rue Philippe-Il,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Hendrik van Lier, membro del suo servizio legale, in qualità di agente, assistito dall'aw. Robert Andersen, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Manfred Beschel, membro del suo servizio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
cause aventi ad oggetto la dichiarazione dell'assunzione da parte della Commissione, dalla data dei rispettivi contratti con l'AEC, l'annullamento di atti che hanno proceduto la nomina in prova dei ricorrenti nonché della nomina stessa, la dichiarazione che spetta alla Commissione procedere al nuovo inquadramento dei ricorrenti; e, per quanto riguarda le cause 66/83 e 68/83, aventi inoltre ad oggetto l'esibizione di determinati documenti,
LA CORTE (seconda sezione),
composta dai signori O. Due, presidente di sezione, P. Pescatore e K. Bahlmann, giudici,
avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere : H. A. Rühi, amministratore principale
sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 6 giugno 1985,
ha presentato la seguente
SENTENZA
paragrafo 1
(Parte « In fatto » non riprodotta)
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 27 aprile 1983 il sig. Hattet, la sig.ra Gerard ed il sig. de Szy-Tarrisse, dipendenti della Commissione delle Comunità europee, hanno proposto un ricorso diretto in sostanza a far accertare che essi sono stati assunti dalla Commissione a partire dalla stipulazione del loro contratto di lavoro con l'Associazione europea per la collaborazione (in prosieguo: « AEC ») nonché all'annullamento delle decisioni con cui sono stati nominati dipendenti in prova, nella parte in cui recano l'inquadramento nel grado e nello scatto. Con atto depositato nella cancelleria della Corte I'11 luglio 1983, il sig. Dona, la sig.ra Delbaere, la sig. Feyaerts, la sig.ra Textier e la sig.ra Lacourt, tutti dipendenti della Commissione, hanno del pari proposto un ricorso mirante allo stesso accertamento e allo stesso annullamento.
punto 2
Con ordinanza della Cone 14 luglio 1983 le cause sopramenzionate sono state riunite.
punto 3
Tutti i ricorrenti sono stati dipendenti con contratto speciale (in prosieguo: « dipendenti CS ») della AEC, associazione internazionale senza scopo di lucro, istituita a norma delle leggi belghe ed alla quale è stata attribuita personalità giuridica con regio decreto 15 settembre 1964 (Moniteur belge del 3.10.1964, pag. 10536).
punto 4
L'art. 1 dello statuto dell'AEC stabilisce che questa è istituita « per la collaborazione fra le Comunità europee ed i paesi in via di sviluppo nonché i territori e dipartimenti d'oltremane associati a dette Comunità ( ... ) ». L'art. 3, 2o comma, dello stesso statuto stabilisce che l'AEC « provvede a norma del proprio statuto e delle convenzioni stipulate con la Commissione delle Comunità europee all'assunzione, all'assegnazione ed all'amministrazione di persone destinate ad assumere compiti di collaborazione e di controllo scientifico e tecnico come pure alla gestione delle borse concesse dalla Comunità ». Mentre i membri del consiglio d'amministrazione dell'AEC erano tutti dipendenti della Commissione, il direttore e il vicedirettore di essa non potevano essere in posizione di attività di servizio presso un'istituzione delle Comunità europee (art. 25 dello statuto).
punto 5
Le convenzioni concluse il 13 luglio 1965 e il 4 giugno 1974 dall'AEC con la Commissione, di cui si parla nell'art. 3 dello statuto, attribuiscono all'AEC, fra l'altro, « il compito di provvedere all'assunzione ed all'amministrazione di delegati della Commissione e di agenti contrattuali ( ... ) per l'esecuzione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo o dal bilancio della Commissione » (art. 1 della convenzione 13 luglio 1965). L'AEC è stata autorizzata dalla Commissione « ad assumere, presso la sede sociale, il personale necessario per la propria amministrazione », ad effettuare la selezione ed a stabilire le condizioni di assunzione del personale (artt. 2 e 3 della stessa convenzione). Da dette convenzioni si desume inoltre che l'AEC operava principalmente su istruzioni e sotto il controllo della Commissione.
punto 6
Circa la gestione delle entrate e delle spese dell'AEC, il protocollo finanziario afferente, adottato il 10 dicembre 1965 dal consiglio d'amministrazione della stessa, stabilisce che le spese effettuate dall'AEC vanno a carico agli stanziamenti del Fondo europeo per lo sviluppo (in prosieguo « FES »). Lo stato di previsione della spesa è approvato ogni anno dalla Commissione.
punto 7
Circa il regime amministrativo, il protocollo amministrativo relativo all'organizzazione e al funzionamento dell'AEC, adottato del pari dal consiglio d'amministrazione, stabilisce negli ara. da 28 a 37 il regime per il personale di controllo, d'assistenza e di collaborazione tecnica. A norma dell'art. 28, « le domande di assunzione presentate dalla Commissione all'Associazione sono stese dall'ufficio interessato e indirizzate alla direzione dell'Associazione stessa ( ... ) ». A norma dell'art. 31 dello stesso protocollo, l'ufficio di collegamento Commissione-AEC comunica alla seconda i nomi dei candidati di cui si desidera la convocazione, nonché il loro inquadramento provvisorio accettato dalla Commissione. Benché il candidato debba essere accettato dalla Commissione (art. 33), il testo dell'impegno è steso dall'AEC a norma di questo protocollo e delle direttive elaborate dalla Commissione.
punto 8
Onde raggiungere il suo scopo che è quello di facilitare la collaborazione economica fra le Comunità europee e i paesi in via di sviluppo, l'AEC disponeva di tre categorie di dipendenti alla cui amministrazione provvedeva direttamente: il personale della sede, il personale d'oltremare ed il personale assunto dall'AEC con contratto speciale (in prosieguo : « gli agenti CS ») il quale contemplava la loro messa a disposizione della direzione generale VIII « sviluppo » della Commissione.
punto 9
II contratto speciale fra i ricorrenti e l'AEC veniva concluso per un anno, rinnovabile, ed è stato sinora rinnovato. A norma delle leggi belghe, i ricorrenti sono stati quindi considerati assunti a tempo indeterminato.
punto 10
Le clausole del contratto di lavoro dei ricorrenti con l'AEC sono contenute in due documenti intitolati « Clausole generali del contratto CS/II valido per determinate persone incaricate di compiti particolari per la realizzazione degli interventi finanziati dal FES » e « Clausole particolari del contratto CS/II ». Le seconde stabiliscono, fra l'altro, la data d'assunzione, la durata del contratto e lo stipendio base.
punto 11
Con decisione 4 novembre 1976 del consiglio d'amministrazione dell'AEC, il regime delle retribuzioni dei dipendenti CS e della sede dell'AEC veniva modificato ed equiparato a quello dei dipendenti della Commissione.
punto 12
Da vari anni, infatti, i ricorrenti erano comandati presso la Commissione.
punto 13
II Consiglio, nel regolamento 26 ottobre 1981, n. 3245, recante istituzione di un'Agenzia europea di cooperazione (GU L 328, pag. 1) ha ritenuto che, per facilitare alla Commissione lo svolgimento della collaborazione finanziaria e tecnica coi paesi in via di sviluppo, era opportuno istituire, nell'ambito delle Comunità europee, un'agenzia che agisse osservando il diritto comunitario e destinava detta agenzia a proseguire le attività in precedenza svolte dall'AEC. Nell'art. 14 di detto regolamento è stabilito che « le condizioni generali di assunzione e di lavoro ( ... ) del personale (...) e degli agenti della sede dell'agenzia sono determinate da disposizioni specifiche, adottate dalla Commissione ( ... ) ». Queste condizioni generali non sono ancora state adottate, l'agenzia non è quindi ancora in grado di funzionare e l'AEC non è ancora stata sciolta.
punto 14
Dato che, col sopramenzionato regolamento n. 3245/81, era stata istituita l'Agenzia europea di cooperazione e che era opportuno risolvere i problemi relativi alla situazione dei 56 agenti della sede dell'AEC, il Consiglio adottava il regolamento 3 dicembre 1982, n. 3332, che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per l'assunzione di 56 agenti della sede dell'Associazione europea di cooperazione come dipendenti delle Comunità europee (GU L 352, pag. 5). L'art. 1 di questo regolamento stabilisce che l'agente in servizio presso la sede dell'AEC il 1o gennaio 1982 può essere nominato dipendente in prova della Commissione. L'art. 3 dispone che « in deroga agli arti. 31 e 32 dello statuto dei funzionari, il funzionario nominato in virtù del presente regolamento è inquadrato nel grado e nello scatto determinati conformemente alla tabella di equivalenza riportata in allegato ». Questo articolo precisa che « l'anzianità di grado decorre dal giorno della nomina a funzionario in prova. L'anzianità di scatto è quella che l'interessato aveva acquisito prestando servizio presso l'associazione », cioè presso l'AEC.
punto 15
In questo contesto e onde consentire la nomina in ruolo di 32 agenti che avevano stipulato dei contratti CS con l'AEC, l'autorità di bilancio accordava alla Commissione, sul bilancio 1981, 32 posti permanenti, ripartiti come segue: 7 A4, 8 A5, 5 A6, 4 A7, 1 Bl, 1 C2, 2 C3, 2 C4 e 2 C5; il Parlamento europeo aveva precisato in proposito che si trattava di posti permanenti per agenti comandati da più di sei anni presso la DG VIII e che svolgevano gli stessi compiti dei loro colleghi « statutari » in servizio presso la Commissione.
punto 16
Per nominare in ruolo detti agenti, la Commissione applicava le norme generali del pubblico impiego europeo, cioè lo statuto del personale delle Comunità europee. Tutti gli agenti CS ricevevano una lettera di licenziamento dell'AEC e contemporaneamente la Commissione proponeva loro un contratto di agente temporaneo. Il 16 luglio 1981 veniva pubblicato un avviso di vacanza di 32 nuovi posti permanenti e la Commissione procedeva all'organizzazione dei concorsi interni ai quali gli interessati, fra cui i ricorrenti, prendevano parte quasi tutti con successo, come in particolare i ricorrenti. Cionondimeno, la Commissione effettuava alcune assunzioni eccezionali a norma dell'art. 29, n. 2, dello statuto.
punto 17
Ad esempio, nel giugno del 1981, veniva proposto ai ricorrenti, che l'accettavano, un contratto per l'assunzione come agenti temporanei. Alla scadenza del contratto, i ricorrenti venivano nominati dipendenti in prova. Questa applicazione dello statuto del personale delle Comunità europee aveva il seguente risultato :
L'Hattet assunto dall'AEC il 21 dicembre 1970 e che al momento del licenziamento da parte della stessa aveva il grado 15, 8o scatto, corrispondente al grado A5, 4o scatto, con decisione 30 giugno 1982 veniva nominato al grado Bl, 3o scatto.
La Gerard, assunta dall'AEC il 7 gennaio 1974 e che al momento del licenziamento da parte della stessa aveva il grado 31,5o scatto, corrispondente al grado CI, 5o scatto, con decisione 30 giugno 1982 veniva nominata al grado C4, 3o scatto.
Il de Szy-Tarrisse, assunto dall'AEC il 18 febbraio 1975 e che al momento del licenziamento da parte della stessa aveva il grado 15, 7o scatto, corrispondente al grado A5, 7o scatto, con decisione 30 giugno 1982 veniva nominato al grado A5, 3o scatto.
Il Dona, assunto dall'AEC il 1o aprile 1971 e che al momento del licenziamento da parte della stessa aveva il grado 16, 6o scatto, corrispondente al grado A6, 6o scatto, con decisione 14 luglio 1982 veniva nominato al grado A6, 3o scatto.
La Delbaere, assunta dall'AEC il 13 luglio 1975 e che al momento del licenziamento da parte della stessa aveva il grado 32, 6o scatto, corrispondente al grado C2, 6o scatto, con decisione 8 luglio 1982 veniva nominata al grado C4, 3o scatto.
La Feyaerts, assunta dall'AEC il 1o aprile 1972 e che al momento del licenziamento da parte della stessa aveva il grado 33, 6o scatto, corrispondente al grado C3, 6o scatto, con decisione 8 luglio 1982 veniva nominata, al grado C4, 3o scatto.
La Textier, assunta dall'AEC il 1o ottobre 1974 e che al momento del licenziamento da parte della stessa aveva il grado 32, 6o scatto, corrispondente al grado C2, 6o scatto, con decisione 8 luglio 1982 veniva nominata al grado C4, 3o scatto.
La Lacourt, assunta dall'AEC il 12 novembre 1972 e che al momento del licenziamento da parte della stessa aveva il grado 33, 8o scatto, corrispondente al grado C3, 8o scatto, con decisione 8 luglio 1982 veniva nominata al grado C4, 3o scatto.
punto 18
Nei reclami contro dette decisioni come pure nei ricorsi i ricorrenti sostengono di essere stati assunti dalla Commissione fin dalla data della conclusione del contratto di lavoro con l'AEC, dato che questa non era che un'unità amministrativa della Commissione. La loro nomina da parte della Commissione che ha determinato il loro inquadramento nel grado e nello scatto sarebbe quindi in realtà una retrocessione. Di conseguenza tutti gli atti che hanno preceduto la nomina come dipendente in prova nonché la stessa nomina, nella parte in cui contiene una retrocessione di grado e di scatto, sarebbero radicalmente nulli.
punto 19
Oltre a ciò i ricorrenti rilevano che la Commissione ha adottato la decisione interna 61/IX/81 il cui art. 3 stabilisce che «(...) l'autorità che ha il potere di nomina, in via eccezionale e per tener conto delle esigenze di assunzione, può nominare il candidato prescelto al grado superiore delle carriere iniziali e delle carriere intermedie, purché esso dimostri di avere un'esperienza professionale ( ... ) minima di: 12 anni per il grado A4, 8 anni per il grado A6, (...) 4 anni per il grado B4 e 2 anni per il grado C4 ( ... ) ». A norma di questa decisione, la Commissione, sempre secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto attribuire all'Hattet il grado A4, 4o scatto, alla Gerard il grado Ci, al de Szy-Tarrisse il grado A4, 4o scatto, al Dona il grado A5 e alle Feyaerts, Textier e Lacourt, il grado C3.
punto 20
La Commissione contesta per gli stessi motivi esposti nella sentenza oggi pronunziata nelle cause riunite Salerno, Ane, Boissin, 87, 130/77 e 22/83 che l'AEC costituisca una finzione giuridica. I ricorrenti non avrebbero fatto parte del personale della Commissione prima dell'entrata in vigore del loro contratto d'assunzione come agente temporaneo. Di conseguenza, non vi sarebbe retrocessione dei ricorrenti, bensì assunzione al di fuori delle istituzioni europee. Dato che i ricorrenti sono stati assunti nei posti dichiarati vacanti, la Commissione avrebbe applicato correttamente la decisione 61/IX/81. Il fatto che l'Hattet non sia stato nominato nella categoria A si spiegherebbe con la circostanza che egli non possedeva un diploma universitario. Quanto agli altri ricorrenti, la Commissione rileva che l'art. 3 della decisione 61/IX/81 è una disposizione eccezionale che rientra come tale nell'ampio potere discrezionale dell'APN.
SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità
punto 21
La Commissione deduce tre mezzi contro la ricevibilità dei ricorsi. In primo luogo essa sostiene che gli atti impugnati non recano pregiudizio ai ricorrenti, dato che questi hanno liberamente aderito ai contratti di assunzione come agenti temporanei ed hanno accettato la nomina. In secondo luogo, la Commissione assume che i ricorrenti non hanno rispettato il termine per proporre il reclamo contro l'assunzione come agenti temporanei giacché si sono limitati a proporre reclamo contro la nomina in prova ed in ruolo, ma non hanno contestato l'assunzione come agenti temporanei. Infine, la Commissione allega che l'inquadramento, dato che si limitava a confermare quello già attribuito al dipendente quando era agente temporaneo, non può essere impugnato separatamente.
punto 22
Questi mezzi non possono essere accolti. La Corte ha più volte interpretato la nozione di atto che reca pregiudizio ai sensi dell'art. 90 dello statuto riferendola a qualsiasi atto che possa incidere direttamente su una determinata situazione giuridica (vedi sentenza 10 dicembre 1969, Grasselli/Commissione, 32/68, Race, pag. 505; sentenza 11 luglio 1974, Reinarz/Commissione, 177/73 e 5/74, Race. pag. 819). La nomina in prova o in ruolo incide sulla situazione giuridica dei ricorrenti. Tenuto conto del fatto che essi asseriscono di aver diritto ad un trattamento più favorevole, gli atti impugnati possono recare loro pregiudizio. Stando così le cose, per impugnare la nomina che faccia seguito all'assunzione come agente temporaneo on è necessario aver proposto previamente un reclamo contro detta assunzione, dato che ciascuno dei due atti è autonomo ai sensi dell'art. 90 dello statuto.
SENTENZA › In diritto › Nel merito della causa
punto 23
Circa il merito della causa è opportuno fare la seguente precisazione: nella sentenza oggi pronunziata nelle cause riunite Salerno, Ane, Boissin, 87, 130/77 e 22/83, la Corte ha accertato che l'AEC è un'associazione internazionale retta dal diritto belga e non può quindi essere considerata un'unità amministrativa della Commissione o una finzione giuridica. Ne consegue — come la Corte ha dichiarato nella sentenza oggi pronunziata nella causa Appelbaum, 119/83, allegata alla presente sentenza — che l'assunzione e la nomina dei dipendenti CS dell'AEC da parte della Commissione costituiscono un'assunzione al di fuori delle istituzioni. L'applicazione delle disposizioni dello statuto contemplate a questo fine non può implicare alcuna illegittimità.
punto 24
Per quanto riguarda più precisamente l'assunzione e la nomina degli ex dipendenti CS dell'AEC da parte della Commissione, nella sopramenzionata sentenza 119/83 la Corte ha accertato che, dato che non vi era alcuna differenza essenziale fra le situazioni di fatto e giuridiche degli agenti della sede e quelle dei dipendenti CS dell'AEC, il trattamento diverso riservato ai secondi rispetto ai primi, al momento dell'assunzione e della nomina da parte della Commissione, era ingiustificato e costituiva trasgressione del principio della parità di trattamento sancito dall'art. 5, n. 3, dello statuto.
punto 25
Ne consegue che gli atti impugnati, cioè le decisioni di nomina dei ricorrenti come dipendenti in prova, devono essere annullati nella parte in cui inquadrano i ricorrenti in gradi o in scatti meno favorevoli di quelli che avevano presso l'AEC. Viceversa, vanno interamente respinti gli argomenti dei ricorrenti relativi al fatto che l'AEC sarebbe un'entità fittizia e che essi sarebbero stati assunti dalla Commissione fin dall'entrata in servizio presso l'AEC.
punto 26
Dato che i restanti mezzi dei ricorrenti sono o inadeguatamente precisati o manifestamente infondati, resta da esaminare unicamente l'assunto secondo il quale la Commissione avrebbe trasgredito la propria decisione 61/IX/81, relativa ai criteri da applicarsi alla nomina nel grado ed all'inquadramento nello scatto al momento dell'assunzione.
punto 27
Queste domande accessorie sono infondate in quanto escono dai limiti del sindacato attribuito alla Corte, in fatto di liti di dipendenti comunitari, dai trattati e dall'art. 91, n. 1, dello statuto.
punto 28
Dalla costante giurisprudenza della Corte (in particolare sentenze 1o dicembre 1983, Blomefield/Commissione, 190/82, Race. pag. 3981, e 12 luglio 1984, Ange-lidis/Commissione, 17/83, non ancora pubblicata) si desume che l'autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale, entro i limiti stabiliti dagli ara. 31 e 32, 2o comma, dello statuto o dalle decisioni interne che danno loro applicazione, quando si tratta di valutare l'esperienza professionale del dipendente assunto per quanto riguarda tanto la natura e la durata di essa, quanto il rapporto più o meno stretto che essa può avere con le esigenze del posto da coprire.
punto 29
Nel presente caso le ricorrenti non hanno provato che la Commissione sia andata oltre i limiti di questo potere discrezionale. Il semplice fatto che i ricorrenti possiedano i requisiti di esperienza professionale non obbliga l'autorità che ha il potere di nomina ad applicare l'art. 3 della decisione 61/IX/81.
punto 30
Nella presente fattispecie spetta alla Commissione riesaminare la situazione dei ricorrenti applicando i criteri indicati dagli artt. 5, 31 e 32 dello statuto e dalla decisione 61/Di/81 nel decidere dell'inquadramento dei ricorrenti.
punto 31
Di conseguenza, si devono annullare le impugnate decisioni della ommissione la quale, a norma dell'art. 176 del trattato, adotterà i provvedimenti che l'esecuzione della presente sentenza implica.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 32
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese.
punto 33
La Commissione è rimasta soccombente nella parte essenziale dei suoi mezzi e va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (seconda sezione)
dichiara e statuisce:
1) Le decisioni della Commissione 30 giugno 1982 recanti nomina dei ricorrenti sig. Hattet, sig.ra Gerard, sig. de Szy-Tarrisse; 14 luglio 1982 recante nomina del ricorrente sig. Dona; come pure 8 luglio 1982 recanti nomina delle ricorrenti signore Delbaere, Feyaerts, Textier e Lacourt, sono annullate nella parte in cui stabiliscono il grado e lo scatto dei ricorrenti.
2) I ricorsi sono respinti per la parte restante.
3) Le pratiche sono rinviate alla Commissione affinché adotti nuove decisioni.
4) La Commissione sopporterà tutte le spese.
Firme
Due
Pescatore
Bahlmann
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, I'11 luglio 1985.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente della seconda sezione
O. Due