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Sez. 2 - , Sentenza n. 25083 del 23/08/2023 (Rv. 668922 - 03)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Procedimento disciplinare - Obbligo del giudice di astenersi - Violazione - Mancata proposizione dell'istanza di ricusazione - Deducibilità in sede di impugnazione come motivo di nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668922-03

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE

In tema di procedimento disciplinare, in assenza di una tempestiva ricusazione, ancorché sul presupposto che sarebbe incostituzionale la norma vigente che non prevede l'obbligo di astensione del giudice che abbia partecipato alla decisione, non può la relativa questione essere dedotta in sede di impugnazione a fondamento della nullità della sentenza.

Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Legge 24/07/1985 num. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)