Sez. U, Sentenza n. 13199 del 21/07/2016 Cc. (dep. 17/03/2017) Rv. 269791 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO | Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto - Proposizione contro decisione conclusiva di giudizio di revisione - Liberazione del condannato a seguito di accoglimento di successiva richiesta di revisione - Interesse al ricorso - Sussistenza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO
Il condannato, che sia stato assolto e liberato a seguito di accoglimento della richiesta di revisione da parte della Corte d'appello, con provvedimento non definitivo, ha interesse, ai fini della riparazione di cui all'art. 643 cod. proc. pen., a proporre ricorso straordinario per errore di fatto contro la sentenza della Corte di cassazione che abbia definito in senso negativo il precedente procedimento di revisione, in quanto la dimostrazione dell'errore di fatto in cui sia incorsa la pronuncia impugnata consentirebbe di escludere che l'errore giudiziario sia dipeso da dolo o colpa grave del ricorrente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 643
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)