Sez. 2, Sentenza n. 7579 del 28/03/2007 (Rv. 596053 - 01)
POSSESSO - ELEMENTI COSTITUTIVI - CORPUS POSSESSIONIS (POTERE DI FATTO SULLA COSA) - ESTENSIONE NELLO SPAZIO - POSSESSO UNITARIO DEL FONDO | Relazione di fatto con la cosa - Nozione - Effettivo godimento del bene in ogni sua parte - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
POSSESSO - ELEMENTI COSTITUTIVI - CORPUS POSSESSIONIS (POTERE DI FATTO SULLA COSA) - ESTENSIONE NELLO SPAZIO - POSSESSO UNITARIO DEL FONDO
In tema di azione di spoglio, il possesso (o compossesso) di un bene, concretandosi in un potere di fatto sulla cosa, che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, non presuppone l'effettiva e continua utilizzazione della cosa in ogni sua parte, essendo sufficiente una relazione con il bene unitariamente considerato, anche se si concreti, per le particolari esigenze del possessore, in forme di godimento limitato.(Sulla base del suindicato principio è stata ritenuta l'esistenza del possesso di una striscia di terreno, di cui era stato lamentato lo spoglio, sul rilievo che la stessa, pur essendo risultata incolta, costituiva parte integrante di un unico e più ampio fondo posseduto dal ricorrente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)