Sez. 1, Sentenza n. 2181 del 28/05/1975 (Rv. 375955 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTO DI UN DEBITO GARANTITO - ESTINZIONE DELLA RELATIVA IPOTECA - REVOCATORIA DEL PAGAMENTO - PRECLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTO DI UN DEBITO GARANTITO - ESTINZIONE DELLA RELATIVA IPOTECA - REVOCATORIA DEL PAGAMENTO - PRECLUSIONE.*
Quando l'ipoteca venga estinta in regolare processo esecutivo, con il pagamento del debito garantito e la definitiva aggiudicazione a terzi della cosa espropriata (che, pertanto, non e piu gravata da ipoteca), il pagamento - ancorche il creditore fosse consapevole dello stato di insolvenza del debitore - non puo essere sottoposto a revocatoria fallimentare, la quale si estenderebbe non gia al solo pagamento ma altresi all'Estinzione della garanzia ipotecaria, pur non avendone questo formato oggetto. (V 2180/69, mass n 341505).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2878, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)