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Sez. 4, Sentenza n. 4086 del 27/02/1996 Ud. (dep. 19/04/1996) Rv. 205187 - 01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere | Sospensione della patente di guida - Applicazione con la sentenza - Dovere del giudice - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205187-01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere

Il giudice è tenuto a disporre con la sentenza di applicazione della pena la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, a nulla rilevando che di questa non sia stata fatta menzione nella richiesta di patteggiamento. La detta sanzione, infatti, non può formare oggetto di accordo tra le parti. (V. S.U. sent. n. 11, C.C. 8 maggio 1996, ric. De Leo, secondo cui l'accordo menzionato può concernere solo l'applicazione della pena e vanno disposti con la sentenza "de qua" quei provvedimenti sanzionatori di carattere specifico che, per la loro natura amministrativa ed atipica, non postulano un giudizio di responsabilità ma conseguono di diritto alla decisione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)