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Sez. 3, Ordinanza n. 10545 del 22/04/2025 (Rv. 674637-01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE | Trasferimento immobiliare in attuazione degli accordi di separazione consensuale - Azione revocatoria - Ammissibilità - Fondamento - Omologazione dell’accordo e funzione solutoria degli obblighi di mantenimento - Rilevanza ostativa - Esclusione - Ragioni. RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO - In genere.
Stato
decisa il 2025-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674637-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE

L'atto di trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata, è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, non ostandovi né l'avvenuta omologazione dell'accordo, a cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione, né la funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento gravante sul coniuge onerato, venendo in contestazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, di fonte

legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.

Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2901 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)