Sez. 2, Sentenza n. 4387 del 18/01/1984 Ud. (dep. 10/05/1984) Rv. 164151 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - CONDOTTA COSTITUTIVA - INDUZIONE A COMPIERE UN ATTO PREGIUDIZIEVOLE - NOZIONE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - CONDOTTA COSTITUTIVA - INDUZIONE A COMPIERE UN ATTO PREGIUDIZIEVOLE - NOZIONE.*
Per integrare la condotta costitutiva del reato di circonvenzione di incapace, consistente nell'induzione a compiere un atto che implichi un qualsiasi effetto giuridico potenzialmente dannoso, è sufficiente che il colpevole si giovi, con qualsiasi mezzo idoneo, delle condizioni del soggetto passivo per ottenere un consenso che questi non avrebbe dato se le sue condizioni fossero state normali. Non occorre perciò che la proposta diretta al compimento dell'atto parta dal colpevole, ma è sufficiente che questi si sia giovato ed abbia profittato delle condizioni psichiche del soggetto passivo rafforzando in questi una decisione pregiudizievole dallo stesso già adottata ed impedendo l'insorgere di una volontà contraria a tale decisione. (V mass n 126263).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 643
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)