Sez. 1, Sentenza n. 1105 del 20/04/1974 (Rv. 369083 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - DEDUZIONE NELL'ATTO DI APPELLO - MANCANZA - ADESIONE ALLA RICHIESTA PROBATORIA DELL'APPELLATO - INSUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - DEDUZIONE NELL'ATTO DI APPELLO - MANCANZA - ADESIONE ALLA RICHIESTA PROBATORIA DELL'APPELLATO - INSUFFICIENZA.*
Qualora la parte appellante, a cui carico sia il relativo Onere, non abbia dedotto nell'atto di appello alcuna prova (nella specie, prova testimoniale), non puo limitarsi ad aderire, nel corso del giudizio, alla prova che la controparte abbia formulato, in via subordinata e senza inversione dell'Onere probatorio, nella comparsa di risposta, giacche una tale adesione comporta proposizione di un nuovo motivo d'impugnazione, che il giudice non e tenuto ad esaminare.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)