Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 10 maggio 1960, causa 19/58
Epigrafe
Nella causa del
GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
con domicilio eletto a Lussemburgo, presso l'avv. Werner von Simson, Bertrange,
parte ricorrente,
rappresentato dall'avv. Werner von Simson del Foro di Dusseldorf e dal prof. Philipp Möhring, patrocinante presso il Bundesgerichtshof di Karlsruhe,
contro
L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DEL'ACCIAIO,
con domicilio eletto presso i suoi uffici, place de Metz, 2, Lussemburgo,
parte convenuta,
rappresentata dal suo consulente giuridico sig. Walter Much, in qualità di agente,
assistito dal prof. Hans Peter Ipsen, dell'Università di Amburgo,
causa avente per oggetto l'annullamento di talune parti delle decisioni dell'Alta Autorità di data 9 febbraio 1958 notificate al Governo ricorrente con lettere T/10.202 e T/10.203 del 12 febbraio 1958(Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1958);
LA CORTE
composta dai signori :
A. M. Donner, Presidente (relatore),
L. Delvaux e Rossi, presidenti di Sezione,
O. Riese e CH. L. Hammes, giudici,
avvocato generale : M. Lagrange,
cancelliere : A. Van Houtte,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › I — Conclusioni delle parti
paragrafo 1
Il ricorrente chiede alla Corte di :
paragrafo 2
«a) annullare le sezioni III, IV e V della decisione dell'Alta Autorità di data 12 febbraio 1958 — no rif. T/10202 — nonché le sezioni III e IV della decisione dell'Alta Autorità di pari data — n. rif. T/10203 — in quanto con tali decisioni la convenuta dichiara incompatibili con il Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio le vigenti tariffe ferroviarie speciali e richiede provvedimenti per la loro soppressione;
b) porre le spese di causa a carico della convenuta».
paragrafo 3
La convenuta chiede alla Corte di :
paragrafo 4
«dichiarare infondato il ricorso della Republica federale di Germania, con tutte le conseguenze di legge».
SENTENZA › II — Gli antefatti
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere :
paragrafo 2
Dopo l'inizio della propria attività l'Alta Autorità elaborava un piano di lavoro onde predisporre la valutazione delle tariffe speciali in vigore negli Stati membri, in particolare quelle applicabili ai trasporti di combustibili minerali e di minerale di ferro e l'adozione degli opportuni provvedimenti.
paragrafo 3
A tal fine veniva offerta agli interessati l'opportunità di esporre i loro punti di vista, avevano luogo incontri con rappresentanti del Governo federale di Germania e dei Länder, si procedeva allo scambio di documenti e l'Alta Autorità disponeva indagini sulla situazione economica generale nonchè sulla situazione della siderurgia nei territori interessati.
paragrafo 4
L'Alta Autorità dichiara di aver adottato le decisioni impugnate nella riunione del 9 febbraio 1958; essa le ha portate a conoscenza del Governo federale mediante lettera del 12 febbraio 1958. Le disposizioni criticate di dette decisioni ordinano la soppressione o la modifica, entro termini più o meno lunghi, delle tariffe speciali di cui fruiscono determinate imprese tedesche.
paragrafo 5
L'Alta Autorità ha fondato le sue decisioni soprattutto su due considerazioni :
paragrafo 6
a) le tariffe speciali a vantaggio di determinate imprese costituiscono una misura discriminatoria nei confronti delle altre imprese che si trovano in situazioni comparabili sotto il profilo del trasporto;
b) il mantenimento delle tariffe non è necessario per raggiungere gli scopi stabiliti dagli articoli 2 e 3 del Trattato.
paragrafo 7
L'Alta Autorità ha inoltre ordinato la soppressione di determinate tariffe che il Governo federale aveva qualificato tariffe di concorrenza, per la ragione che non le sembravano giustificate dalla concorrenza di un altro mezzo di trasporto. In entrambe le decisioni l'Alta Autorità mostra di ritenere che le tariffe di cui trattasi sono incompatibili con il Trattato in quanto costituiscono misure di sostegno.
SENTENZA › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti delle parti si possono così riassumere :
SENTENZA › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. IL MEZZO D'INCOMPETENZA
paragrafo 1
a) Basandosi sul fatto che il periodo transitorio previsto dalla Convenzione sulle disposizioni transitorie è terminato il 10 febbraio 1958, il ricorrente solleva la questione se un provvedimento adottato dall'Alta Autorità nella riunione del 9 febbraio — e giunto a conoscenza del ricorrente solo in seguito ad una lettera scritta il 12 febbraio ed a questi pervenuta il 14 febbraio — possa essere considerato come una decisione emanata prima della fine del periodo transitorio. Secondo il ricorrente, il principio della certezza del diritto vieterebbe che provvedimenti adottati in attuazione della Convenzione entrino in vigore dopo scaduto il termine del periodo transitorio. Esso afferma che tale questione è già stata dibattuta prima dell'adozione delle decisioni impugnate. Il ricorrente avrebbe in tale occasione sostenuto la tesi che le relative facoltà potevano essere esercitate anche dopo la fine del periodo transitorio — purchè venissero rispettate le disposizioni della Convenzione — mentre l'Alta Autorità sarebbe stata d'opinione che dette facoltà potevano essere esercitate soltanto durante tale periodo.
La convenuta dichiara espressamente che i poteri di cui al § 10, 7o comma, dovevano essere esercitati prima della fine del periodo transitorio, come nella specie sarebbe avvenuto con l'adozione delle decisioni discusse nella riunione del 9 febbraio 1958. «Da ambedue le lettere inviate al Governo federale il 12 febbraio 1958 risulta chiaramente che queste non sono decisioni, bensì soltanto comunicazioni formali delle decisioni ai relativi destinatari. Tale notifica era certo rilevante per l'efficacia dei provvedimenti (art. 15) ; tuttavia, il momento in cui i provvedimenti stessi sono entrati in vigore è giuridicamente irrilevante ai fini della questione se un potere attribuito dal Trattato sia stato tempestivamente esercitato.»
b) Nell'atto introduttivo il ricorrente deduce inoltre l'incompetenza dell'Alta Autorità per il fatto che essa, con il suo intervento in un settore di competenza del ricorrente, avrebbe superato i limiti segnati dal Trattato.
La convenuta ribatte che la censura di incompetenza in tal modo formulata non è pertinente. Il fatto di aver oltrepassato gli «scopi legali» del Trattato non sarebbe sufficiente a dimostrare la dedotta incompetenza. Nel classificare i motivi di ricorso occorre distinguere fra potere d'agire ed oggetto o scopo dell'azione.
SENTENZA › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. IL MEZZO DI VIOLAZIONE DEL TRATTATO › A — L'interpretazione dell' articolo 70 del Trattato
paragrafo 1
Secondo il ricorrente, l'Alta Autorità avrebbe interpretato l'art. 70 del Trattato in modo troppo restrittivo.
paragrafo 2
a) Il 1o comma di tale articolo mostrerebbe che agli utenti i quali si trovano in situazioni comparabili devono essere offerte tariffe per il trasporto di carbone ed acciaio uguali. A parere del ricorrente, risulterebbe dalle citate decisioni che l'Alta Autorità, per determinare se gli utenti si trovassero in situazioni comparabili, avrebbe tenuto conto soltanto della «comparabilità dal punto di vista dei trasporti» (cfr. la decisione T/10.203 relativa ai trasporti di carbone III, A 1, b, 2o comma; 2, 2o comma; 3, 2o comma, 4, 2o comma; 5, 1o comma; B, 1o comma; C 2, 2o comma; la decisione T/10.202 relativa ai trasporti di minerale di ferro III, 1a , 1o comma; 2, 1o comma; 5b, 2o comma).
Il ricorrente contesta che l'art. 70, 1o comma, potesse essere interpretato in modo tanto restrittivo. A suo parere, nell'istituire un confronto tra varie imprese si dovrebbe tenere conto della loro situazione sotto tutti i punti di vista: la maggiore o minore distanza degli stabilimenti delle imprese dalle fonti di rifornimento delle materie prime, la produttività dei giacimenti di minerale nonchè la circostanza che esse si trovano in territori (economicamente) sfavoriti. Esso si richiama a tale proposito alle sentenze della Corte 7-54 e 9-54.
A ciò la convenuta ribatte che, adottando un'interpretazione così ampia del 1o comma dell'art. 70, il 4o comma dello stesso articolo — il quale tratta delle tariffe speciali — perderebbe ogni pratico significato.
Già dal fatto che l'art. 70, 4o comma, deve pur avere qualche significato emergerebbe che le situazioni particolari di natura economica, aziendale o sociale — estranee al vero e proprio campo dei trasporti — di imprese carbo-siderurgiche non possono avere rilevanza ai fini della nozione generale di discriminazione di cui all'art. 70, 1o comma. Se cosi non fosse, non vi sarebbe più posto per una trattazione a parte delle situazioni speciali, a norma dell'art. 70, 4o comma. Proprio dall'esistenza di questa disposizione particolare si dovrebbe indurre che il Trattato ha voluto sottoporre l'applicazione di tariffe speciali a favore di imprese carbo-siderurgiche a particolari controlli dell'Alta Autorità ed a determinati presupposti sostanziali.
b) Inoltre, il ricorrente fa carico alla convenuta di aver interpretato — nelle impugnate decisioni — l'inciso dell'art. 70, 4o comma, «tariffe speciali interne a favore di una o più imprese carbonifere o siderurgiche» in modo tale da tener conto, nel motivare l'approvazione di una tariffa speciale, soltanto della situazione particolare di ciascuna impresa interessata e di essersi invece rifiutata di prendere in considerazione anche le circostanze generali che avrebbero potuto militare a favore di una tariffa speciale. Così, ad esempio, la circostanza che era desiderabile sostenere le imprese situate nei territori sfavoriti e ciò non tanto nell'interesse delle imprese stesse, quanto nell'interesse dei territori.
Contro tale tesi la convenuta invoca il tenore del Trattato ed argomenta di avere senza dubbio tenuto conto delle circostanze citate dalla ricorrente (ad es. nella decisione relativa al carbone III, B, 2), ma di avere nel far ciò preso di volta in volta in esame se la circostanza che un'impresa si trovi in un determinato territorio sia tale da influire negativamente su detta impresa.
c) Secondo il ricorrente non si potrebbe considerare l'art. 70 separatamente dal resto, bensì nell'applicarlo lo si dovrebbe porre in relazione con gli scopi generali del Trattato. Esso si richiama in particolare all'art. 2, 2o comma, ed all'art. 3 d del Trattato.
Il ricorrente assume poi che la convenuta non avrebbe tenuto sufficiente conto delle seguenti circostanze :
1o Sarebbe in gioco lo sfruttamento di giacimenti di minerale situati nel territorio della Comunità. L'aiuto concesso ad imprese che estraggono tale minerale non potrebbe danneggiare altre imprese della Comunità. Non si potrebbe perciò parlare affatto di una discriminazione.
2o La soppressione delle tariffe speciali minaccerebbe l'esistenza di numerose imprese, tanto da far temere una cospicua diminuzione del numero di lavoratori occupati, con conseguente pregiudizio del tenore di vita in alcune zone della Comunità.
3o In taluni casi si tratterebbe di un aiuto concesso ad imprese situate nei pressi del confine tra la Germania occidentale e la Zona di occupazione russa. Anche in detti casi sarebbe certo che la chiusura di tali imprese avrebbe conseguenze estremamente gravi per l'intero territorio nel quale esse sono poste, territorio che già si trova in una situazione economica svantaggiata in conseguenza dell'esistenza di detto confine.
Dal ricorso e dalla replica la convenuta ritiene di dover inferire che la tesi del ricorrente si può interpretare come segue: L'esistenza ulteriore di determinate imprese e l'occupazione ulteriore dei relativi operai sarebbero così importanti da giustificare di per sé sole l'applicazione dell'art. 70, 4o comma, in quanto le tariffe speciali potrebbero contribuire alla realizzazione di detti scopi. La convenuta contesta tale assunto affermando che i principi fondamentali della non discriminazione e del mantenimento di condizioni di concorrenza normali sono di tale assorbente importanza che tariffe speciali potrebbero essere autorizzate solo nel caso si dovesse ritenerle necessarie per l'esistenza ulteriore di imprese che si trovano in una situazione particolare.
Essa sostiene poi che il ricorrente non avrebbe provato che l'esistenza delle imprese in questione sarebbe minacciata in caso di soppressione delle tariffe speciali.
Il ricorrente a tale proposito deduce ancora che la soppressione delle tariffe avrebbe vaste ripercussioni in altri settori economici, estranei al Trattato C.E.C.A. Esso si richiama agli artt. 80 ed 82 del Trattato C.E.E. per concludere che l'Alta Autorità avrebbe dovuto tenerne conto.
La convenuta oppone a ciò che nell'art. 233 del Trattato C.E.E. viene espressamente fatta salva la competenza degli organi della C.E.C.A. Le ripercussioni dei provvedimenti in questione in altri settori economici sarebbero una conseguenza inevitabile di ogni misura presa dall'Alta Autorità.
d) Le parti controvertono ancora sul punto se l'Alta Autorità abbia tenuto sufficiente conto delle particolari esigenze delle imprese situate in prossimità della Zona russa. Si tratta soprattutto delle imprese Maximilianshütte, di Sulzbach-Rosenberg, e Luitpoldhutte, di Amberg, in Baviera.
Tale censura concerne la considerazione dell'Alta Autorità — in base alla quale essa ha abbassato dal 21 % all'8 % la riduzione prevista dalla tariffa 6 B 31 — secondo la quale occorreva tener conto del fatto che le citate due imprese godevano, già prima che si determinasse la situazione creata dalla guerra, di riduzioni tariffarie rilevanti.
Il ricorrente opina che, anche se la riduzione del 13 % in precedenza concessa non era basata su motivi compatibili col Trattato, sarebbe stato necessario accertare se la riduzione complessiva del 21 % non fosse giustificata in vista delle conseguenze dell'instaurazione del confine fra le due Zone, corrispondenti in pratica alla separazione dalle regioni finitime. Secondo il ricorrente dette conseguenze hanno provocato un danno che supera di molto il vantaggio derivante dalla riduzione tariffaria. Esso offre di provare tale asserzione mediante produzione dei dati di cui l'Alta Autorità disponeva.
La convenuta ribatte in primo luogo che lo stabilire l'aiuto occorrente a ciascuna impresa sotto forma di disposizioni tariffarie speciali, a norma dell'art. 70, 4o comma, è rimesso alla valutazione discrezionale dell'Alta Autorità. Una siffatta valutazione di fatto sarebbe in linea di principio sottratta al controllo della Corte (art. 33, 1o comma, 2o inciso).
In secondo luogo che, in base a dichiarazioni fatte dal Governo federale prima dell'emanazione della decisione, i due stabilimenti dell'Alto Palatinato fruivano dal 1905 di rilevanti riduzioni tariffarie per i loro acquisti di combustibili.
Non si potrebbe perciò far carico all'Alta Autorità di aver commesso un errore di valutazione col non tener conto delle precedenti riduzioni tariffarie. Queste sono state concesse più di 50 anni fa per motivi che, secondo i dati forniti dal Governo federale, conservano a tutt'oggi pieno valore. La riduzione tariffaria complessiva del 21 % consterebbe quindi tuttora di due misure di sostegno indipendenti e distinte.
L'Alta Autorità si rendeva del resto perfettamente conto che tale bipartizione delle riduzioni tariffarie si sarebbe forse rivelata inadeguata, in base all'esperienza futura, a compensare tutte le difficoltà economiche e sociali causate alle due imprese dalla divisione politica della Germania. Per questo essa ha previsto nella decisione un margine di adattamento del 4 %.
e) In quanto nella specie non si dovrebbe applicare soltanto l'art. 70 del Trattato, bensì anche il § 10, 7o comma, della Convenzione, il ricorrente fa carico alla convenuta di non aver tenuto sufficiente conto dei doveri che le incombevano in forza di quest'ultima disposizione, vale a dire dell'obbligo di stabilire dei termini atti ad evitare — in caso di mutamenti apportati a tariffe in vigore al momento della sua entrata in funzioni — perturbazioni economiche gravi di qualsiasi genere. Secondo l'interpretazione del ricorrente, le tariffe speciali dovrebbero essere autorizzate qualora si dimostri l'impossibilità di evitare perturbazioni del genere accennato anche nel caso che vengano fissati ampi termini.
A tale censura la convenuta ribatte che il § 10, 7o comma, dice soltanto che «in caso di modifica delle tariffe in vigore devono essere concessi termini sufficienti ad evitare perturbazioni economiche gravi di qualsiasi genere». Tale comando rivolto all'Alta Autorità presuppone logicamente che gli autori del Trattato si aspettavano appunto gravi perturbazioni economiche in caso di modifica o soppressione di molte delle tariffe speciali in vigore. Tali conseguenze non sono però affatto un motivo — questo si deve trarre dalle disposizioni citate — per mantenere in vigore le tariffe.
f) Il ricorrente lamenta infine che l'Alta Autorità non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione l'art. 70, 5o comma. A suo parere, da tale disposizione risulterebbe che «la politica dei trasporti e delle tariffe rimane di competenza degli Stati membri» e che gli organi della Comunità — ed in particolare l'Alta Autorità — sarebbero obbligati a rispettare, in linea di principio, la politica tariffaria delle Ferrovie federali.
Secondo il ricorrente, l'Alta Autorità avrebbe misconosciuto anche sotto un altro profilo l'indipendenza delle imprese statali di trasporto e precisamente là dove, nelle decisioni impugnate, tratta delle tariffe di concorrenza. Il ricorrente afferma che le riduzioni tariffarie sono legittime qualora si tratti di tariffe di coordinamento oppure di tariffe per l'adeguamento alla concorrenza, «nei limiti in cui l'impresa (di trasporto) ritiene di dover prendere misure del genere».
A tale tesi la convenuta oppone il divieto di sovvenzioni sancito dal Trattato, in quanto essa considera la politica tariffaria delle Ferrovie federali come una parte della politica economica del Governo federale.
Nel caso delle tariffe di concorrenza l'Alta Autorità si sarebbe sentita obbligata a vagliare ogni tariffa speciale onde stabilire se si trattasse di una tariffa di favore oppure di una tariffa destinata a controbattere una determinata concorrenza; nel secondo caso essa le avrebbe autorizzate. Conseguentemente essa contesta di aver violato l'art. 70, 5o comma.
SENTENZA › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. IL MEZZO DI VIOLAZIONE DEL TRATTATO › B — La violazione di altre disposizioni del Trattato
paragrafo 1
Oltre ai soprariferiti argomenti del ricorrente, nel ricorso e nella replica è contenuta un'altra argomentazione che si può riassumere come segue.
paragrafo 2
Il Trattato conterebbe norme riguardanti soltanto una parte delle attività economiche. Dall'art. 2, 1o comma, del Trattato risulterebbe che la Comunità deve perseguire i suoi scopi «in armonia con l'economia generale degli Stati membri». Secondo il ricorrente, il Trattato conterrebbe in più parti disposizioni costituenti «Vertragsgarantien» (garanzie del Trattato) — il ricorrente ammette di aver coniato esso stesso questa espressione che non si trova nel Trattato) — le quali dovrebbero garantire il rispetto dell'indipendenza dell'economia dei singoli Stati.
paragrafo 3
Il ricorrente ritiene che tali «Vertragsgarantien» siano state violate.
paragrafo 4
La convenuta ribatte che il Trattato non contiene alcuna «garanzia», bensì ha fissato dei limiti ai poteri attribuiti all'Alta Autorità per il conseguimento degli scopi previsti, limiti, che questa ha rispettato nella specie.
SENTENZA › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 3. IL MEZZO DI VIOLAZIONE DI FORME ESSENZIALI
paragrafo 1
Il ricorrente lamenta un duplice grave difetto di motivazione nei provvedimenti impugnati: là dove viene riconosciuto alle imprese dell'Oberpfalz bavarese un indennizzo per motivi politici nella misura dell'8 % — anzichè del 21 % come in atto — con conseguente abbassamento della riduzione tariffaria, nonchè la circostanza che nel caso dell'Oberpfalz si è tenuto conto dell'ubicazione delle imprese nei pressi del confine con la Zona d'occupazione russa, mentre ciò non è avvenuto nel caso degli stabilimenti siderurgici di Peine e di Salzgitter (III, C della decisione T/10.203).
paragrafo 2
Quanto alla prima parte di detta censura, la convenuta cita il passo della relativa decisione, che a suo parere, contiene una motivazione adeguata.
paragrafo 3
Quanto alla seconda parte, la convenuta osserva che, nella valutazione delle tariffe di favore concesse alle imprese di Peine e di Salzgitter, non si è tenuto conto tanto della loro ubicazione nei pressi di detto confine, quanto del bisogno di aiuto delle singole imprese. A tale proposito l'Alta Autorità avrebbe fornito una motivazione adeguata affermando che, per sopravvivere, esse non avevano alcun bisogno di tariffe di sostegno. Non vi sarebbe perciò stato alcun motivo di menzionare la loro situazione geografica.
SENTENZA › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 4. I MEZZI DI SVIAMENTO DI POTERE E PALESE MISCONOSCIMENTO DEL TRATTATO
paragrafo 1
Nella parte dell'atto introduttivo già menzionato al capo III 1 b, il ricorrente sostiene che, nei limiti in cui si deve ravvisare nelle ripercussioni (delle decisioni impugnate) sulla situazione economica generale del ricorrente un andare oltre gli scopi legali del Trattato, le decisioni di cui trattasi sono viziate da sviamento di potere. Inoltre, il ricorrente ravvisa in ciò un palese misconoscimento degli articoli 2, 3, 4 e 70 del Trattato in relazione agli articoli 26 e 67 del Trattato C.E.C.A.
paragrafo 2
La convenuta ribàtte che non le è possibile prendere in considerazione tale censura, perchè formulata in modo troppo generico.
paragrafo 3
Inoltre il ricorrente deduce nella replica lo sviamento di potere, per il motivo che l'Alta Autorità, onde raggiungere gli scopi del Trattato, non avrebbe applicato l'art. 67, bensì il procedimento di cui al § 10, 7o comma, della Convenzione.
paragrafo 4
La convenuta eccepisce che tale mezzo è stato dedotto nella replica e non può quindi essere preso in considerazione in quanto tardivamente proposto.
SENTENZA › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 5. BASE DEL RICORSO; EVENTUALE CUMULO D'AZIONI
paragrafo 1
Il ricorrente deduce infine che le decisioni impugnate, benchè non si fondino espressamente sull'articolo 88 del Trattato, possiedono tuttavia in modo così evidente le caratteristiche delle decisioni previste in detto articolo che è possibile che la Corte le interpreti in tale senso. Già per questo motivo la Corte potrebbe nella specie decidere anche in merito.
paragrafo 2
Il ricorrente chiede inoltre che la sua domanda venga considerata come un ricorso a norma dell'art. 37, 3o comma del Trattato, dal momento che le decisioni impugnate sono tali da «provocare nell'economia della Repubblica federale una perturbazione fondamentale e persistente».
paragrafo 3
La convenuta contesta la possibilità di cumulare i ricorsi come vorrebbe il ricorrente. Le norme che disciplinano i ricorsi di cui agli artt. 37 e 88 sono così diverse da quelle che reggono il ricorso di cui all'art. 33 che tale differenza è di per sé sufficiente a far escludere la possibilità del cumulo.
paragrafo 4
Essa aggiunge di non aver emanato le decisioni impugnate in applicazione dell'art. 88 e, per quanto concerne l'art. 37, che il ricorrente non ha osservato le prescrizioni formali contenute in detto articolo.
SENTENZA › IV — Il procedimento
paragrafo 1
Il procedimento si è svolto ritualmente.
SENTENZA › V — In diritto › SULLA NATURA DEL RICORSO
paragrafo 1
Il Governo ricorrente sostiene che il ricorso è basato sugli artt. 37 ed 88, 2o comma, come pure sull'art. 33 del Trattato: viceversa le decisioni impugnate, adottate in attuazione del § 10, 7o comma della Convenzione, non possono essere ritenute delle messe in mora a norma dell'art. 88 e pertanto il ricorso, nei limiti in cui si richiama a detto articolo, è totalmente infondato.
paragrafo 2
Del pari, il contenuto materiale e gli antefatti delle decisioni rivelano che queste non danno atto di un'inadempienza del ricorrente ai suoi obblighi: dal § 10, 7o comma, della Convenzione emerge infatti che le tariffe speciali in vigore al momento dell'istituzione della Comunità dovevano essere considerate legittime fino a quando l'Alta Autorità non le avesse vietate mediante una decisione, di guisa che, durante il periodo transitorio, non poteva essere adottata una decisione a norma dell'art. 88, con la quale si desse atto di una trasgressione del Governo ricorrente.
paragrafo 3
Per quanto riguarda poi l'applicabilità dell'art. 37, il Governo ricorrente ha dedotto ed offerto di provare che, sia prima sia dopo l'adozione delle decisioni impugnate, esso ha richiamato l'attenzione dell'Alta Autorità sulla circostanza che, la disciplina progettata era atta a provocare nell'economia tedesca perturbazioni fondamentali e persistenti.
paragrafo 4
Da ciò non consegue però che nella specie ricorrano i presupposti per la proponibilità di un ricorso ex art. 37. Infatti, per quanto concerne le obiezioni che il ricorrente può aver reso note all'Alta Autorità prima dell'emanazione delle decisioni impugnate, esse non si riferivano ad una «azione» dell'Alta Autorità ai sensi del primo comma di detto articolo, posto che con tale termine deve intendersi una azione già compiuta, non già un provvedimento che l'Alta Autorità si propone di adottare.
paragrafo 5
Inoltre, per quanto concerne le obiezioni che il ricorrente può avere fatto dopo l'emanazione delle decisioni, la Corte osserva che, a norma dei tre primi commi dell'art. 37, il ricorso fondato su tale articolo non può proporsi contro la decisione che secondo lo Stato interessato avrebbe provocato le asserite perturbazioni, bensì unicamente contro l'eventuale ulteriore decisione che neghi l'esistenza di dette perturbazioni.
paragrafo 6
Ne consegue che il presente ricorso va considerato un ricorso d'annullamento ex art. 33 ed essendo stato tempestivamente presentato, esso è ricevibile.
SENTENZA › V — In diritto › SULLA COMPETENZA DELL'ALTA AUTORITÀ
paragrafo 1
Il Governo ricorrente, richiamandosi alla circostanza che i poteri attribuiti all'Alta Autorità dal § 10, 7o comma della Convenzione, scadevano il 9 febbraio 1958, ha sollevato la questione se la decisione, notificata mediante lettera del 12 febbraio e ricevuta il 14 febbraio 1958, sia stata adottata in termini. Benchè tale mezzo non sia stato formalmente proposto né nel ricorso introduttivo, né nella replica, appare tuttavia opportuno prenderlo in esame.
paragrafo 2
Dalla discussione e dalle risposte date dalle parti in udienza emerge che le decisioni, notificate mediante lettera del 12 febbraio, sono state adottate la sera del 9 febbraio e che, in tale giorno, esse sono state formate in ogni loro particolare; ciò è stato provato mediante la produzione dei progetti discussi nella riunione di cui trattasi e del verbale di questa.
paragrafo 3
Inoltre, dai documenti prodotti in causa si evince che la adozione in extremis delle decisioni di cui trattasi si spiega con un passo compiuto all'ultimo momento dal Governo federale, il quale chiese all'Alta Autorità di riconsiderare la propria risoluzione, già perfettamente nota, nonchè con la preoccupazione dell'Alta Autorità di non venir meno ai suoi doveri nei confronti di detto Governo, e dalla quale è stata indotta a rinviare l'adozione dei provvedimenti formali onde poter nuovamente deliberare in merito ad essi.
paragrafo 4
Per divenire efficaci tali decisioni dovevano essere notificate al Governo federale e, in base alle norme di una sana amministrazione, il più presto possibile — il che è avvenuto; ciò però nulla muta al fatto che, nella specie, le decisioni sono state adottate durante il periodo transitorio.
paragrafo 5
Non vi è dubbio pertanto che le decisioni impugnate siano state adottate in termini.
SENTENZA › V — In diritto › SUL MEZZO DI VIOLAZIONE DEL TRATTATO
punto 1
Il Governo ricorrente assume che l'Alta Autorità, nel dare attuazione al § 10, 7o comma, della Convenzione, ha male interpretato l'art. 70 del Trattato al quale detto paragrafo rinvia.
Esso critica in primo luogo l'interpretazione che l'Alta Autorità ha dato al 1o comma dell'art. 70 il quale stabilisce che agli utenti posti in situazioni comparabili devono essere offerte tariffe uguali e — contrastando la tesi dell'Alta Autorità secondo cui è decisivo unicamente il criterio della comparabilità «sotto il profilo del trasporto» — sostiene che nel porre a raffronto le imprese si deve tener conto di tutti gli elementi della loro situazione, in ispecie del luogo di produzione, della sfruttabilità dei giacimenti e della circostanza che sono site in una regione sfavorita.
Tale assunto va disatteso.
Infatti, la disposizione sopra menzionata è collocata nel capitolo «trasporti», cosicchè non si può fare a meno di interpretare l'espressione «situazioni comparabili» nel senso che si riferisca, almeno in linea di massima, alla comparabilità delle situazioni sotto il profilo del trasporto.
Inoltre, l'affermazione che in ogni confronto tra più imprese si dovrebbe tener conto di tutti gli elementi della loro situazione porterebbe a concludere che ciascuna impresa è comparabile solo a sé stessa, con la conseguenza che il concetto di «situazioni comparabili» e quindi quello di «discriminazioni» si troverebbero svuotati del loro contenuto.
Dall'art. 4 del Trattato emerge che, con l'art. 70, gli autori del Trattato hanno voluto eliminare le distorsioni del mercato comune predisponendo delle tariffe di trasporto che garantissero il funzionamento del mercato comune secondo i principi stabiliti dal Trattato. Così facendo essi non potevano trascurare la circostanza che i trasporti costituiscono un settore industriale indipendente da quello del carbone e dell'acciaio con problemi, bisogni e procedimenti propri, né potevano ignorare che sintanto che tale industria non sarebbe stata integrata nel mercato comune era necessario rispettarne l'individualità, limitandosi ad evitare che con la sua azione essa possa frustrare il conseguimento degli obiettivi del Trattato. Di conseguenza, per quanto riguarda i trasporti internazionali, l'art. 70, pur mirando ad una ulteriore armonizzazione delle tariffe internazionali, lascia libera la politica tariffaria e si limita ad esigere che nell'interno di ogni sistema nazionale venga eliminata qualsiasi discriminazione, dovuta al luogo di partenza od a quello di destino. Del pari, come lo dimostra il 5o comma, per quanto riguarda i trasporti interni, gli Stati membri sono liberi nella loro politica commerciale, salve le disposizioni del Trattato.
Qualora nell'adottare le loro tariffe gli Stati o le imprese vet-trici tenessero conto dei vantaggi o svantaggi derivanti dal luogo in cui sono situate le imprese produttrici del carbone e dell'acciaio o della qualità dei giacimenti sfruttati, esse rischierebbero di violare le suddette disposizioni. Il Trattato invece esige che, adottando le tariffe, gli Stati e le imprese vettrici tengano conto unicamente delle condizioni del trasporto e pertanto della comparabilità dei diversi percorsi e dei siti sotto il profilo del trasporto.
punto 2
Il 4o comma dell'art. 70 prescrive che le disposizioni tariffarie interne speciali stabilite nell'interesse d'una o più imprese carbosiderurgiche siano preventivamente sottoposte all'approvazione dell'Alta Autorità.
Scartando le varie tesi sostenute in corso di causa, la Corte afferma che il tenore della citata disposizione fa ritenere che essa si riferisca non soltanto alle tariffe appositamente introdotte nell'interesse delle imprese (criterio soggettivo), ma a tutte le tariffe speciali che, per qualsiasi motivo, avvantaggino una o più imprese (criterio obiettivo), di guisa che la circostanza che una tariffa speciale sia stata introdotta per motivi del tutto estranei all'interesse dell'impresa favorita non ha affatto la conseguenza di escludere o restringere l'applicabilità del 4o comma.
Il benestare dell'Alta Autorità è obbligatorio nei limiti in cui tali tariffe speciali sono conformi ai principi del Trattato. La conformità, come l'Alta Autorità ha ritenuto, dipende nei singoli casi dall'aderenza della tariffa speciale alla situazione specifica del mercato dei trasporti.
punto 3
Il Governo ricorrente fa carico all'Alta Autorità di non avere tenuto conto di considerazioni di politica economica generale, quali l'opportunità di misure di sostegno a favore di zone in situazione critica e di regioni sfavorite e si richiama agli artt. 2, 2o comma e 3 lettere a), d), e) e g), a sostegno della propria tesi.
Va rilevato a tal proposito che l'art. 70, 5o comma, garantisce senza dubbio il rispetto della sovranità degli Stati membri per quanto concerne la loro politica generale in materia di trasporti, ma che le disposizioni dell'art. 4, come pure i restanti commi dell'art. 70, sono nettamente in contrasto con la tesi che gli Stati membri avrebbero conservato il potere di comprendere l'industria carbosiderurgica in una eventuale politica tendente a favorire il sorgere di nuove industrie o di continuare delle forme di sovvenzione attraverso la concessione di tariffe speciali ad imprese produttrici di carbone e di acciaio, potere che, se fosse rimasto ai sei Stati membri, sarebbe tale da impedire l'instaurazione del mercato comune in ispecie a causa della diversità fra i principi della politica generale dei trasporti vigenti nei sei paesi.
Il ricorrente si è ancora richiamato all'art. 2 del Trattato il quale stabilisce che «la Comunità deve creare progressivamente condizioni che garantiscano di per sé stesse la ripartizione più razionale della 'produzione mirando al livello produttivo più elevato, pur salvaguardando la continuità dell'occupazione ed evitando di provocare, nelle economie degli Stati membri, perturbazioni fondamentali e persistenti».
Tale testo, pur con qualche riserva, indica nettamente lo obiettivo essenziale del mercato comune tanto è vero che la politica generale dell'Alta Autorità deve mirare — e ciò pure nell'applicazione dell'art. 70 — alla progressiva creazione di condizioni che garantiscano di per sé stesse la ripartizione più razionale della produzione; i compilatori del Trattato hanno certo avuto presente che tale politica avrebbe anche potuto porre talune imprese nella necessità di cessare o di modificare la loro attività; ciò emerge in particolare dalla Convenzione relativa alle disposizioni transitorie il cui § 10, 7o comma, è stato nella specie applicato.
La Convenzione mira sia ad istituire il mercato comune ponendo fine alle situazioni incompatibili con i suoi principi ed atte ad ostacolare la realizzazione degli obiettivi enunciati negli art. 2 e 3, che ad ovviare alle conseguenze sfavorevoli che in certi casi l'istituzione del mercato comune potrebbe avere.
Essa prevede espressamente, in ispecie nel § 23, dei provvedimenti di riadattamento che possono giungere sino alla creazione di nuove imprese non soggette al Trattato e ad aiuti a favore sia delle imprese che dei lavoratori. La circostanza che la decisioni impugnate potrebbero determinare una momentanea riduzione dell'impiego e la chiusura di taluni opifici non può renderle illegittime per violazione degli artt. 2 e 3; è invece sostenibile che erano necessarie per permettere al mercato comune di conseguire gli obiettivi enunciati e ciò in quanto esse rafforzano la sua resistenza alle crisi, facendo sparire delle imprese che potrebbero sussistere solo in virtù di sovvenzioni importanti e perpetue. Del resto le cifre ed i conteggi sottoposti alla Corte non dimostrano sufficientemente che il pieno impiego e la produttività delle imprese sono seriamente minacciate dalle decisioni impugnate; inoltre tali decisioni non vietano affatto la presentazione di una nuova richiesta, basata direttamente sull'art. 70, 4o comma, qualora, prima che scadano i termini concessi, le circostanze sembrino giustificare una nuova tariffa speciale. Contrasterebbe comunque col Trattato autorizzare delle tariffe speciali esistenti per il solo motivo che un adattamento delle imprese interessate al mercato comune appare difficile o persino impossibile. In tale ipotesi, l'Alta Autorità avrebbe al massimo potuto concedere dei termini più ampi; tuttavia le deduzioni del ricorrente non contengono la doglianza che le decisioni impugnate avrebbero fissato dei termini troppo brevi. Nulla si potrebbe pertanto ricavare dall'art. 2, e dall'art. 3 del Trattato a sostegno della tesi secondo la quale, dando applicazione all'art. 70, 4o comma, l'Alta Autorità sarebbe, in via generale, tenuta ad autorizzare tariffe speciali qualora senza di esse le possibilità di guadagno di un'impresa possano trovarsi pregiudicate.
punto 4
Per converso, qualora la natura stessa dell'economia dei trasporti non imponga o non giustifichi l'esistenza di tariffe speciali, (il che in ispecie avviene quando si tratti di controbattere la concorrenza di un altro mezzo di trasporto), una tariffa speciale può essere considerata aderente ai principi del Trattato solo in casi eccezionali.
L'Alta Autorità ha ravvisato uno di tali casi eccezionali nella situazione di determinate imprese poste nei pressi del confine tra le due Zone. Si tratta qui di svantaggi determinati da fattori di natura non economica, vale a dire da avvenimenti politici i quali hanno separato dette imprese dai loro sbocchi naturali, cosicchè esse hanno bisogno di aiuto, sia per potersi adattare alla nuova situazione, sia per essere in grado di sopravvivere a tali svantaggi occasionali.
Cionondimeno l'Alta Autorità — in armonia col carattere eccezionale della sovvenzione — prima di approvare tali tariffe speciali, ha accertato con cura se nel caso concreto le imprese interessate avessero bisogno di aiuto ed ha fondato le proprie decisioni sui risultati di detto accertamento.
Va perciò disattesa l'offerta del ricorrente di provare che il danno subito, in ispecie dalle imprese Maximilianshutte e Luitpoldhütte, in conseguenza dell'istituzione del confine tra. le due Zone, supererebbe largamente il vantaggio rappresentato dalle riduzioni tariffarie finora concesse e, com'è naturale, ancor più largamente il vantaggio rappresentato dalle riduzioni approvate con la decisione impugnata. Tale offerta di prova si basa infatti sull'assunto che i danni provocati dall'istituzione del confine tra le due Zone vanno interamente compensati: tale assunto — come già si è detto — è erroneo, in quanto con esso si disconosce il carattere eccezionale dell'aiuto che l'art. 70, 4o comma, permette di concedere.
Il ricorrente deduce ancora che le decisioni adottate nei confronti delle due imprese sopracitate costituiscono un atto arbitrario, in quanto l'Alta Autorità ha detratto dal 21 % di riduzione concesso in un primo tempo il 13 % vigente prima dell'ultima guerra mondiale, il quale ultimo costituiva innegabilmente una misura di sostegno.
La Corte non ritiene che tale modo di procedere sia irregolare, dal momento che altre imprese situate nella stessa regione fruiscono della riduzione dell'8 % circa ed inoltre l'Alta Autorità ha previsto a questo proposito un margine di adattamento del 4 %.
SENTENZA › V — In diritto › SUL MEZZO DI VIOLAZIONE DI FORME ESSENZIALI
paragrafo 1
Il ricorrente afferma che le decisioni sono insufficientemente motivate in quanto per le imprese dell'Alto Palatinato è stata fissata una riduzione tariffaria dell'8 % senza però tener conto che gli stabilimenti di Peine e di Salzgitter sono ubicati nei pressi della Zona orientale, mentre questa circostanza è stata presa in considerazione per le imprese dell'Alto Palatinato.
paragrafo 2
Tali argomenti non sono fondati.
paragrafo 3
Per quanto riguarda il primo punto, la decisione va ritenuta adeguatamente motivata in virtù del richiamo al raffronto tra le tariffe speciali d'anteguerra e quelle in vigore dopo la guerra. Per quanto riguarda il secondo punto, sembrerebbe che — secondo il ricorrente — avendo l'Alta Autorità in un singolo caso ritenuto rilevante ai fini della concessione di una tariffa speciale un determinato motivo, essa sarebbe obbligata a dichiarare in tutti i restanti casi le ragioni per le quali essa non ha ritenuto valido lo stesso motivo: la Corte rileva che siffatta pretesa non trova fondamento nell'obbligo di motivare adeguatamente i provvedimenti; essa va pertanto disattesa.
SENTENZA › V — In diritto › SUL MEZZO DI SVIAMENTO DI POTERE
paragrafo 1
A sostegno del suo ricorso il ricorrente ha pure dedotto il mezzo di sviamento di potere «nei limiti in cui si è derogato agli scopi legali del Trattato»; tuttavia una doglianza enunciata in termini così vaghi e che non si fonda su alcun esplicito argomento è senz'altro inammissibile.
paragrafo 2
Nella replica il ricorrente ha inoltre denunciato una seconda volta lo sviamento di potere, affermando che l'Alta Autorità avrebbe dovuto applicare l'art. 67 del Trattato, anzichè il § 10, 7o comma, della Convenzione. Tuttavia anche questa seconda doglianza, nonostante potesse essere fatta valere per la prima volta nella replica — in quanto il mezzo di sviamento di potere era già stato dedotto — va respinta per le ragioni già esposte a propositio della prima.
paragrafo 3
Per tutto quanto precede, il ricorso introdotto contro la decisione del 9 febbraio 1958 va respinto.
SENTENZA › V — In diritto › SUL MEZZO DI SVIAMENTO DI POTERE › Spese
paragrafo 1
Il ricorrente è rimasto soccombente su tutti i mezzi e deve perciò interamente sopportare le spese del giudizio.
Dispositivo
Letti gli atti di causa;
Sentita la relazione del giudice relatore;
Sentite le parti nelle loro difese orali;
Sentite le conclusioni dell'avvocato generale;
Visti gli artt. 2, 3, 4, 15, 33, 37, 67, 70 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio nonchè i§ § l, 10 e 23 della Convenzione relativi alle disposizioni transitorie ;
Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;
Visto il Regolamento della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ed il suo Regolamento relativo alle spese giudiziali;
LA CORTE
disattesa ogni conclusione più ampia o contraria,
dichiara e statuisce :
Il ricorso è respinto perchè infondato,
le spese sono poste a carico del ricorrente.
Così deciso dalla Corte a Lussemburgo il 10 maggio 1960.
Firme
Donner
Delvaux
Rossi
Riese
Hammes
Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 10 maggio 1960.
Il Cancelliere
A. Van Houtte
Il Presidente
A. M. Donner