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Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

Testo in vigore al

Titolo I. Finalita' della legge e compiti dello stato

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La presente legge ha per oggetto:

  1. a) la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonche' in fognature, sul suolo e nel sottosuolo;

  2. b) la formulazione di criteri generali per l'utilizzazione e lo scarico delle acque in materia di insediamenti;

  3. c) l'organizzazione dei pubblici servizi di acquedotto, fognature e depurazione;

  4. d) la redazione di un piano generale di risanamento delle acque, sulla base di piani regionali;

  5. e) il rilevamento sistematico delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici.

2. Restano salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2

1. Allo Stato competono:

  1. a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coordinamento generali delle attivita' pubbliche e private connesse con l'applicazione della presente legge;

  2. b) la predisposizione dei criteri generali e delle metodologie per il rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici, nonche' dei criteri metodologici per la formazione e l'aggiornamento dei catasti previsti dalla presente legge;

  3. c) la redazione del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1, punto d), sulla base dei piani regionali, nonche' il controllo della compatibilita' dei piani regionali di risanamento delle acque relativi ai bacini idrografici a carattere interregionale, anche attraverso conferenze permanenti interregionali, promosse dal Ministro per i lavori pubblici;

  4. d) la indicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua ai fini produttivi, irrigui, industriali e civili anche mediante la individuazione di standards di consumi, per favorire il massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque e promuovendo, fra l'altro, processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse;

  5. e) la determinazione di norme tecniche generali:

    1. 1) per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;

    2. 2) per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, purche' le immissioni siano direttamente utili alla produzione, e nel sottosuolo, esclusi i casi nei quali possano essere danneggiate le falde acquifere;

    3. 3) per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione;

    4. 4) sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani, o a 5.000 mc. Sono fatte salve le eventuali piu' restrittive disposizioni dettate dagli strumenti urbanistici adottati secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

2. Le materie di cui alle lettere b), d), e), del presente articolo debbono essere regolate entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.1

Art. 3

1. Le funzioni di cui all'articolo 2 vengono esercitate da un Comitato interministeriale, costituito dai Ministri per i lavori pubblici, per la marina mercantile e per la sanita'. Il Comitato e' presieduto dal Ministro per i lavori pubblici, integrato, volta per volta, dai Ministri competenti per le singole materie oggetto della deliberazione.

2. Dopo otto anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato suddetto puo' provvedere, di intesa con le regioni, con decreto del Presidente della Repubblica, a modificare i valori contenuti nella tabella A allegata alla presente legge, per adeguarli alle nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche. Ulteriori eventuali modifiche ai valori tabellari suddetti potranno essere apportate ad intervalli di tempo non inferiori a quattro anni.

3. Lo stesso Comitato interministeriale puo' in ogni momento provvedere con decreto del Presidente della Repubblica ad adeguare i valori dei limiti di accettabilita' degli scarichi di cui alle tabelle A e C della presente legge ai corrispondenti valori definiti dalle apposite direttive della Comunita' economica europea, qualora questi ultimi valori risultino piu' restrittivi.

4. Ferme restando le competenze dei Consigli superiori di sanita' e della marina mercantile, organo tecnico scientifico del Comitato interministeriale e' il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il Comitato interministeriale si avvale della collaborazione scientifica e tecnica dello Istituto superiore di sanita' per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica, e dei laboratori dell'istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche per le altre questioni di cui alla presente legge.

Titolo II. Compiti degli enti territoriali e dei consorzi

Art. 4

1. Alle regioni vengono attribuite le seguenti competenze:

  1. a) la redazione dei piani regionali di risanamento delle acque;

  2. b) la direzione del sistema di controllo degli scarichi e degli insediamenti nonche' il controllo degli scarichi nelle unita' geologiche profonde;

  3. c) il coordinamento e la verifica di coerenza dei programmi degli enti locali;

  4. d) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici, in collaborazione con il servizio idrografico italiano, con gli uffici del genio civile ed avvalendosi degli uffici delle province per quanto attiene agli aspetti qualitativi;

  5. e) la normativa integrativa e di attuazione dei criteri e delle norme generali di cui ai punti d) ed e) dell'articolo 2, ed in particolare la delimitazione delle zone ove e' ammesso lo smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo.

2. Per quanto concerne in particolare gli scarichi sul suolo adibito ad usi agricoli, essi potranno in ogni caso essere previsti e regolamentati soltanto quando le immissioni siano direttamente utili alla produzione agricola.

3. Per quanto concerne gli scarichi nel sottosuolo, essi non dovranno essere consentiti quando possano essere danneggiate le falde acquifere.

4. Restano ferme le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione.

Art. 5

1. Le province provvedono ad effettuare:

  1. a) il catasto di tutti gli scarichi, pubblici e privati, nei corpi d'acqua superficiali;

  2. b) il controllo dell'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua di cui all'articolo 2, lettera d).

2. Per la effettuazione dei compiti di cui al comma precedente le province si avvalgono anche degli uffici e servizi dei comuni singoli e associati e delle comunita' montane.

Art. 6

1. I comuni, singoli e associati, e le comunita' montane provvedono ad effettuare:

  1. a) il controllo degli scarichi, pubblici o privati, per quanto attiene ai limiti di accettabilita' ed al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi di cui alla lettera e), n. 3, dell'articolo 2;

  2. b) il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilita' delle pubbliche fognature scaricanti nel suolo o nel sottosuolo;

  3. c) l'installazione e la manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici nell'ambito dell'attivita' regionale di censimento delle risorse idriche.

2. I servizi pubblici di acquedotto, fognature, depurazione delle acque usate, smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi e impianti di trattamento di acque di scarico sono gestiti da comuni o da consorzi intercomunali o da comunita' montane o da consorzi istituiti dalle regioni a statuto speciale o da consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. I consorzi costituiti a norma del testo unico di cui al comma precedente sono da considerare insediamenti produttivi e sono tenuti altresi' alla osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

4. Le comunita' montane possono costituire consorzi tra loro, ovvero partecipare a consorzi intercomunali.

5. I comuni e i consorzi intercomunali sono responsabili del controllo dei complessi produttivi allacciati alle fognature pubbliche, per quanto attiene alla accettabilita' degli scarichi, alla funzionalita' degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, di cui allo articolo 2, punto d), della presente legge, nonche' del controllo degli scarichi sul suolo o nel sottosuolo.

Titolo III. Censimento dei corpi idrici e piano di risanamento delle acque

Art. 7

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere rilevati, in tutto il territorio nazionale, i seguenti dati relativi ai corpi idrici superficiali e sotterranei:

  1. a) le caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche ed il loro andamento nel tempo;

  2. b) tutti gli usi diretti o indiretti in atto: utilizzazioni o derivazioni o scarichi.2

2. I dati verranno rilevati a cura delle regioni, sulla base delle norme di cui all'articolo 2, lettera b), e inviati al (Comitato interministeriale) di cui all'articolo 3, per la redazione del piano nazionale di risanamento.

3. I dati suddetti dovranno essere aggiornati ogni due anni.

4. Tutti i soggetti che, al di fuori dei pubblici servizi, provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico devono provvedere all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate e farne denuncia ai competenti uffici delle province, dei consorzi e dei comuni con periodicita' non superiore all'anno. I soggetti contemplati dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le imprese familiari coltivatrici, che utilizzano l'acqua per uso agricolo, sono tenuti esclusivamente alla denuncia ai competenti uffici delle province, dei consorzi e dei comuni. In ogni caso tale disposizione non si applica agli insediamenti produttivi.

5. Le autorita' competenti per il controllo qualitativo degli scarichi possono prescrivere l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. Le spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico.

Art. 8

1. Entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione, sentiti i comuni interessati, dovra' predisporre ed inviare al Comitato interministeriale, di cui al precedente articolo 3, un piano regionale di risanamento delle acque, articolato come segue:

  1. a) rilevazione dello stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione;

  2. b) individuazione del fabbisogno di opere pubbliche attinenti ai servizi di cui alla lettera a) e definizione delle relative priorita' di realizzazione;

  3. c) definizione dei criteri di attuazione, delle fasi temporali di intervento e dei relativi limiti intermedi di accettabilita' per tutti i tipi di scarichi;

  4. d) indicazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di cui alla lettera a), organizzazione delle relative strutture tecnico-amministrative e di controllo degli scarichi, anche in relazione agli adempimenti previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale.2 Gli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque dovranno comunque essere conseguiti entro e non oltre dieci anni dalla entrata in vigore della presente legge.

Titolo IV. Regolamentazione degli scarichi

Art. 9

1. In tutto il territorio nazionale viene stabilita un'unica disciplina degli scarichi, basata sulla prescrizione per gli stessi dei limiti di accettabilita' previsti nelle tabelle A, B e C allegate alla presente legge.

2. Essi si applicano con le modalita' e i termini di cui ai successivi articoli del presente titolo.

3. La misurazione degli scarichi si intende effettuata subito a monte del punto di immissione nei corpi ricettori di cui all'articolo 1, lettera a), della presente legge, salvo quanto prescritto al penultimo comma del presente articolo. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorita' competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione.

4. I limiti di accettabilita' non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

5. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai limiti tabellari, la disciplina dello scarico e' fissata dall'autorita' di controllo in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di tutela del corpo idrico ricettore fissati dalle regioni, fermo restando che le acque debbono essere restituite con le medesime caratteristiche qualitative e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.

6. L'autorita' competente per il controllo e' autorizzata ad effettuare all'interno degli insediamenti produttivi tutte le ispezioni che essa ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa puo' richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al punto 10 delle tabelle A e C, allegate alla presente legge subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.

7. Non e' comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo di scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al numero 10 delle tabelle A e C prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla presente legge.

8. Tutti gli scarichi debbono essere autorizzati. L'autorizzazione e' rilasciata dalle autorita' competenti al controllo.

Art. 10

1. Per gli insediamenti produttivi, soggetti a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazioni, o la cui attivita' sia trasferita in altro luogo successivamente all'entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico alle autorita' competenti per il controllo. A tali autorita' e' demandata la certificazione di nuovo insediamento sulla base della documentazione presentata e di ogni altro accertamento ritenuto utile qualora, in relazione alla ristrutturazione o all'ampliamento dell'insediamento produttivo, abbia origine uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli insediamenti civili a decorrere dalla data di entrata in vigore della disciplina regionale prevista dal secondo comma dell'articolo 14.

3. Gli insediamenti produttivi in corso di costruzione al 13 giugno 1976 e che non abbiano ottenuto la licenza di agibilita' o di abitabilita' devono adeguare i propri scarichi ai limiti di accettabilita' previsti per i nuovi insediamenti entro il 30 giugno 1980.

4. I nuovi insediamenti produttivi che dimostrino impegni di spesa nella loro partecipazione a consorzi di imprese o di imprese ed enti pubblici per la costruzione di depuratori collettivi sono assimilati agli insediamenti esistenti al 13 giugno 1976.

5. Gli insediamenti civili in possesso di licenza edilizia alla data del 13 giugno 1976 ai fini dell'ottenimento del certificato di abitabilita' sono tenuti ad adeguarsi alle prescrizioni indicate dalla licenza stessa.

Art. 11

1. L'autorizzazione agli scarichi diretti nelle acque del mare e' rilasciata dall'autorita' designata dalla regione territorialmente competente ed e' subordinata all'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilita' previsti dalla presente legge.

2. Restano fermi i poteri dell'autorita' marittima connessi alla disciplina dell'uso del demanio marittimo e della navigazione.

3. L'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili e' rilasciata in conformita' alle disposizioni stabilite nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, secondo le direttive stabilite dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 3, in armonia con quelle della presente legge.

4. L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma e' rilasciata dal Ministro dell'ambiente su proposta del capo del compartimento marittimo nella cui zona di competenza si trova il porto da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto piu' vicino al luogo di discarica, se ad opera di aeromobili.

5. Alle istruttorie per le autorizzazioni di cui sopra provvede l'autorita' marittima competente per territorio; per le spese si provvede a termine dell'articolo 15.

6. Il Ministro dell'ambiente provvede ad effettuare le prescritte notifiche ai competenti organismi internazionali.

Art. 12

1. Gli scarichi dei nuovi insediamenti produttivi sono soggetti alle seguenti norme:

  1. 1) nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali, debbono essere conformi sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilita' di cui alla allegata tabella A;

  2. 2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, essere comunque conformi ai limiti di accettabilita' di cui alla tabella C, e successivamente all'avvio del medesimo, adeguarsi inoltre ai limiti di accettabilita', alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi che gestiscono il pubblico servizio.
    I comuni ed i consorzi possono, anche prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, stabilire limiti di accettabilita', norme e prescrizioni regolamentari piu' restrittivi attinenti all'impianto stesso che devono essere approvati dalla regione, tenendo conto dello stato di fatto delle opere di convogliamento e dell'impianto di depurazione. L'adeguamento degli scarichi deve essere realizzato entro novanta giorni dalla data dell'approvazione da parte della regione.
    In ogni caso, se l'impianto centralizzato di depurazione non entra in funzione, in tutte le sue parti, entro il 31 dicembre 1981, si applicano le norme di cui alla prima parte del presente numero
    .

  3. 3) possono avere recapito sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, o nel sottosuolo, nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalle autorita' sanitarie locali, sino all'emanazione della normativa specifica da parte delle autorita' statali e regionali ai sensi del punto 2), voce e), dell'articolo 2 e della voce e) dell'articolo 4, cui si dovranno adeguare.

Art. 13

1. Gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti sono soggetti alle seguenti norme:

  1. 1) se hanno recapito in corpi d'acqua superficiali, dovranno essere adeguati:

    1. a) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilita' di cui alla allegata tabella C;2

    2. b) entro i successivi sei anni, ai limiti previsti dalla tabella A, secondo le modalita' e le fasi temporali stabilite dai piani regionali di risanamento;

  2. 2) se hanno recapito in pubbliche fognature, dovranno essere adeguati:

    1. a) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilita' della allegata tabella C:2

    2. b) dalla data di attivazione dell'impianto centralizzato di depurazione, ai limiti di accettabilita', alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi che gestiscono il pubblico servizio.

2. I comuni ed i consorzi possono, anche prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, stabilire limiti di accettabilita', norme e prescrizioni regolamentari attinenti all'impianto stesso che devono essere approvati dalla regione, tenendo conto dello stato di fatto delle opere di convogliamento e dell'impianto di depurazione. L'adeguamento degli scarichi deve essere realizzato entro novanta giorni dalla data dell'approvazione da parte della regione.

3. I comuni ed i consorzi, ove abbiano adottato le procedure di cui al capoverso precedente, devono realizzare l'impianto centralizzato di depurazione entro diciotto mesi dall'approvazione della regione e comunque non oltre il 31 dicembre 1981. I finanziamenti relativi alla costruzione degli impianti centralizzati, ove approvati dalla regione, devono avere carattere di assoluta priorita'.

4. I consorzi costituiti tra enti pubblici e quelli costituiti tra enti pubblici e privati, ivi compresi quelli previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, qualora dimostrino di aver avviato opere per il convogliamento e la depurazione degli scarichi, possono completarle entro e non oltre il 31 dicembre 1981.

5. In ogni caso se l'impianto centralizzato di depurazione non entra in funzione, in tutte le sue parti, entro il 31 dicembre 1981, si applicano esclusivamente le norme di cui alla lettera precedente.

  1. 3) se hanno recapito sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, o nel sottosuolo, sono ammessi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalle autorita' sanitarie locali. Essi dovranno comunque adeguarsi, nei termini rispettivamente prescritti, a quanto disposto al precedente punto 1), lettere a) e b), del presente articolo.

6. L'ammissione definitiva e' subordinata al rispetto della normativa specifica emanata dalle autorita' statali e regionali competenti ai sensi dell'articolo 2, voce e), punto 2) e dell'articolo 4, voce e).

7. Le stesse norme di cui al numero 2) del presente articolo si applicano agli scarichi che dovranno recapitare in pubbliche fognature, sulla base dei programmi comunali di cui all'articolo 14, purche' cio' avvenga entro il 31 dicembre 1980.3

Art. 14

1. Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi, purche' osservino i regolamenti emanati dall'autorita' locale che gestisce la pubblica fognatura.

2. La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature e' definita dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4. Le regioni, nel definire tale disciplina, tengono conto delle direttive all'uopo fissate, entro il 31 marzo 1980, dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 3, di intesa con la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonche' dei limiti di accettabilita' fissati dalle tabelle allegate alla presente legge e delle situazioni locali in funzione degli obiettivi degli stessi piani di risanamento.

3. I comuni o i consorzi ... di cui all'articolo 6 della presente legge, in attesa del piano di risanamento regionale, predispongono, entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i programmi di attuazione della rete fognaria e li trasmettono alla regione.2

Art. 15

1. I titolari degli scarichi gia' in essere provenienti da insediamenti civili che non scaricano in pubbliche fognature sono tenuti a denunciare la loro posizione alla autorita' comunale nei modi e nei tempi da essa disposti.

2. I titolari degli scarichi gia' in essere provenienti da insediamenti produttivi debbono:

  1. a) se sprovvisti di autorizzazione allo scarico, farne domanda entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge;1

  2. b) se gia' in possesso dell'autorizzazione, presentare domanda di rinnovo entro sei mesi.

3. La domanda di autorizzazione, o di rinnovo, deve essere presentata all'autorita' competente per il controllo, e deve essere accompagnata dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico terminale in atto, nonche' dall'indicazione della quantita' di acqua da prelevare nell'anno solare.

4. Nella domanda dovra' essere indicato l'eventuale diverso recapito consentito dalla legge, e, comunque, la fonte di approvvigionamento.

5. Fino alla costituzione dei consorzi intercomunali, le domande relative agli scarichi in pubbliche fognature devono essere presentate, con le modalita' di cui ai commi precedenti, al comune competente per territorio.

6. Le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo su tutti gli scarichi sono svolte dai presidi e servizi multizonali per il controllo e la tutela della igiene ambientale, previsti dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

7. Sino all'attuazione dei presidi e servizi multizonali di cui al comma precedente, le funzioni tecniche di vigilanza e controllo sugli scarichi sono svolte dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.6

8. Le autorizzazioni sono rilasciate in forma definitiva quando gli scarichi rispettano i limiti di accettabilita' di cui alla presente legge.

9. Prima dell'autorizzazione definitiva, viene rilasciata dalle autorita' competenti una autorizzazione provvisoria, nella quale deve essere previsto:

  1. 1) per gli scarichi in corpi d'acqua pubblici, l'allineamento progressivo ai limiti della allegata tabella A, secondo le prescrizioni della presente legge e del piano regionale di risanamento;

  2. 2) per gli scarichi in pubbliche fognature, quando non sia ancora stato costituito il consorzio intercomunale, ovvero definito dal piano di risanamento il comune competente per la gestione del pubblico servizio di fognatura e depurazione, l'allineamento ai limiti della allegata tabella C;

  3. 3) per gli scarichi in pubbliche fognature, gestite da consorzi o da comuni definiti dal piano regionale di risanamento, l'allineamento progressivo ai limiti di accettabilita' ed alle norme regolamentari di cui all'articolo 12, punto 2), e l'osservanza delle particolari prescrizioni tecnico-economiche connesse con l'utilizzazione del pubblico servizio di fognatura e depurazione.

10. L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non e' rifiutata entro sei mesi dalla data della presentazione della relativa domanda, fermo restando il potere dell'autorita' competente di revocare l'autorizzazione ope legis o di rilasciare l'autorizzazione espressa con le eventuali prescrizioni del caso.

11. In caso di mancato adeguamento ai diversi limiti previsti dalla presente legge, dalle norme consortili e dai piani regionali di risanamento, l'autorita' competente deve revocare l'autorizzazione allo scarico.

12. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per la istruttoria delle domande d'autorizzazione previste dalla presente legge sono a carico del richiedente. L'autorita' competente determina, in via provvisoria, la somma che il richiedente e' tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilita' della domanda. L'autorita' stessa, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

Titolo V. Norme finanziarie

Art. 16

1. Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti e opifici industriali, a qualunque uso adibiti, e' dovuto agli enti gestori dei servizi da parte degli utenti il pagamento di un canone o diritto secondo apposita tariffa. I relativi proventi sono ripartiti fra gli enti gestori dei rispettivi servizi.

2. La tariffa e' formata dalla somma di due parti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione.

3. La prima parte e' determinata in rapporto alle quantita' di acqua effettivamente scaricata.

4. La seconda parte e' determinata in rapporto alla quantita' e, per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, alla qualita' delle acque scaricate.4

Art. 17

1. Per le acque provenienti da insediamenti civili la tariffa e' cosi' determinata:

  1. 1) per la parte relativa al servizio di fognatura in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata;

  2. 2) per la parte relativa al servizio di depurazione, se istituito, in misura pari a lire venti per metro cubo di acqua scaricata.

2. Gli enti gestori del servizio, con apposita deliberazione da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del comitato regionale di controllo e all'omologazione del Ministero delle finanze, possono elevare la tariffa fissata dal comma precedente per adeguarla ai maggiori costi d'esercizio fino al limite massimo di lire 50 per la parte relativa al servizio di fognatura e di lire 80 per la parte relativa al servizio di depurazione.5

3. La parte relativa al servizio di depurazione e' dovuta dagli utenti del servizio di fognatura quando nel comune sia in funzione l'impianto di depurazione centralizzato anche se lo stesso non provveda alla depurazione di tutte le acque provenienti da insediamenti civili.

4. Il volume dell'acqua scaricata e' determinato in misura pari all'ottanta per cento del volume d'acqua prelevata.

5. Per i soggetti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto il canone o diritto e' riscosso con le stesse modalita' e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua.

6. Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume d'acqua prelevato nei termini e secondo le modalita' stabilite dall'ente gestore del servizio di cui all'art. 16, primo comma. Il canone e' liquidato e riscosso dall'ente gestore del servizio ed il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla richiesta.

7. Qualora i servizi di cui all'articolo 16, primo comma, siano gestiti da enti diversi da quello che gestisce il servizio di acquedotto il canone o diritto e' pagato da detto ente, con obbligo per questi di rivalsa nei confronti del soggetto tenuto al pagamento del canone o diritto medesimo. In tal caso il pagamento e' eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del canone per l'acqua potabile sulla base di una dichiarazione complessiva dei volumi di acqua prelevati nel periodo da ciascun utente.45a5b

Art. 17-bis

1. Per le acque provenienti da insediamenti produttivi il Comitato interministeriale di cui all'art. 3, integrato dal Ministro delle finanze, predispone la formula tipo per la determinazione del canone e l'applicazione della tariffa di cui all'art. 16, da emanarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica.

2. Sulla base della formula stessa le regioni provvedono, entro il 30 giugno di ciascun anno per l'anno successivo, alla elaborazione delle singole tariffe per le diverse categorie di utenti con determinazione dei relativi limiti, minimo e massimo, vincolanti per gli enti gestori del servizio e fissano i modi ed i termini per la presentazione della denuncia degli elementi necessari alla concreta determinazione del canone o diritto. Qualora il provvedimento non venga adottato nel termine anzidetto resta in vigore per l'anno successivo quanto stabilito per l'anno in corso.

3. L'ente gestore del servizio provvede entro il 31 ottobre di ciascun anno, con apposita deliberazione da sottoporre al comitato regionale di controllo per gli atti degli enti locali ed all'approvazione ed all'omologazione del Ministero delle finanze, a stabilire la tariffa da applicarsi nell'anno successivo. Qualora la deliberazione non venga adottata nel termine anzidetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso; Qualora i servizi di fognatura e di depurazione siano gestiti da enti diversi, il canone o diritto e' applicato e riscosso dall'ente che gestisce il servizio di fognatura, il quale provvede ad attribuire la parte relativa al servizio di depurazione all'ente che gestisce quest'ultimo servizio.4

Art. 17-ter

1. L'accertamento del canone o diritto e' effettuato secondo le disposizioni del testo unico per la finanza locale (regio decreto 14 settembre 1931, numero 1175) in quanto compatibili.

2. La riscossione e' effettuata secondo le disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

3. Per il contenzioso si applicano le disposizioni dello art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

4. Per la omessa o ritardata denuncia delle quantita' e qualita' delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone.

5. La soprattassa e' ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.

6. Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, e' dovuta una soprattassa pari al cinquanta per cento del maggior canone accertato.

7. Per l'omesso o ritardato pagamento del canone e' dovuta una soprattassa pari al 20 per cento del medesimo.

8. Qualora il ritardo nel pagamento del canone o diritto si protragga per oltre un anno l'utente decade dall'autorizzazione di cui agli articoli precedenti; la decadenza e' pronunciata dalla medesima autorita' che provvede al rilascio delle autorizzazioni fermo restando il pagamento di quanto dovuto.4

Art. 18

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge a quella di attivazione dei dispositivi (privati e pubblici) per il conseguimento degli obiettivi finali di risanamento degli scarichi, tutti i complessi produttivi esistenti legittimati a raggiungere gradualmente i suddetti obiettivi, dovranno versare ai comuni o ai consorzi intercomunali anche in aggiunta alla tariffa di cui all'articolo precedente, a titolo di parziale compenso per i danni provocati dai propri scarichi, una somma commisurata alla quantita' e qualita' dell'acqua restituita, secondo i criteri che verranno stabiliti entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 3, integrato dal Ministro per le finanze, per ogni categoria di insediamento produttivo.1

2. La norma non si applica se i predetti complessi produttivi sono svincolati dal servizio pubblico ed intendano allineare i propri scarichi agli obiettivi finali entro il biennio dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 19

1. I comuni e i consorzi intercomunali, per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti necessari allo espletamento dei servizi pubblici di cui all'articolo 6, primo comma, nonche' le province, per le spese relative agli impianti di cui al punto e) dell'articolo 5, possono usufruire di contributi in conto interessi e in conto capitale da parte delle regioni.

2. Nella determinazione della misura percentuale delle erogazioni, le regioni tengono conto dei programmi di risanamento e delle esigenze della depurazione degli scarichi.

3. La formale concessione dei contributi ha luogo dopo che le descrizioni tecniche di massima delle opere siano state visitate dagli organi regionali, ed e' subordinata alla dimostrazione, da parte degli enti minori, di disporre dei mezzi finanziari occorrenti per far fronte alla quota di spesa a loro carico.

4. La somministrazione del contributo si esegue direttamente a favore dell'ente concessionario, ed ha luogo, fino alla concorrenza dei nove decimi dell'ammontare, in base agli stati di avanzamento dei lavori, vistati dagli organi regionali. Al pagamento del conguaglio si provvede dopo l'approvazione del collaudo o l'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, e in rapporto alla spesa che in tale sede sara' accertata e riconosciuta ammissibile al godimento dei suddetti benefici.