Sez. 4, Sentenza n. 5833 del 28/12/2015 Cc. (dep. 12/02/2016) Rv. 265832 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO | Compensazione delle spese processuali - Disciplina applicabile a seguito della modifica dell'art. 92 cod. proc. civ. ad opera del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito in l. 10 novembre 2014 n. 162 - Data di deposito dell'istanza originaria dell'interessato - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di procedimento per ingiusta detenzione, la compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., novellato ad opera del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito in l. 10 novembre 2014 n. 162, può essere disposta applicando la norma nella formulazione vigente alla data del deposito dell'originaria istanza dell'interessato in quanto atto introduttivo del procedimento (Fattispecie relativa a compensazione delle spese processuali disposta nel giudizio di rinvio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)