Sez. 3, Ordinanza n. 20337 del 23/07/2024 (Rv. 671822-01)
PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Diffusione di dati anagrafici di una persona sottoposta ad indagini - Liceità - Condizioni - Nozione di "essenzialità" dell'informazione - Valutazione e motivazione - Art. 329 c.p.p. - Irrilevanza. STAMPA - DIRITTO DI CRONACA - In genere.
PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE
La divulgazione di dati anagrafici di una persona sottoposta ad indagini è consentita per finalità giornalistiche, anche senza il consenso dell'interessato, nel rispetto del codice deontologico richiamato dall'art. 139 d.lgs. n. 196 del 2003 ed ai sensi dell'art. 137 del citato d.lgs. e, cioè, solo se la stessa è essenziale riguardo a fatti di interesse pubblico, requisito rimesso all'accertamento e alla valutazione, caso per caso, del giudice di merito, tenuto ad indicare analiticamente le ragioni per le quali lo ritenga integrato, non assumendo rilievo l'art. 329 c.p.p., avente la diversa finalità di tutela del segreto delle indagini preliminari nel processo penale.
Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 139, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 137 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 114 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)