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Sez. L, Sentenza n. 5151 del 10/09/1988 (Rv. 459897 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - ORE DI ASSENZA PER GODIMENTO DEI COSIDDETTI PERMESSI DI MATERNITÀ - ORE LAVORATIVE - CONFIGURABILITÀ - DECURTAZIONE CONTRATTUALE DEL PREMIO DI PRODUZIONE PER LE ASSENZE PROTRATTE OLTRE UNA CERTA DURATA - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459897-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - ORE DI ASSENZA PER GODIMENTO DEI COSIDDETTI PERMESSI DI MATERNITÀ - ORE LAVORATIVE - CONFIGURABILITÀ - DECURTAZIONE CONTRATTUALE DEL PREMIO DI PRODUZIONE PER LE ASSENZE PROTRATTE OLTRE UNA CERTA DURATA - INAPPLICABILITÀ.*

Le ore in cui la lavoratrice madre si assenta dal servizio per godere dei cosiddetti permessi di maternità - previsti dall'art. 10 della legge n. 2104 del 1971 per consentire l'allattamento del bambino - non incidono sulla durata della giornata lavorativa, dovendo le stesse essere considerate quali ore lavorative, con la conseguenza che, ove la contrattazione collettiva (nella specie l'art. 27, punto 5, del contratto integrativo aziendale del C.C.n.L. 6 maggio 1980 relativamente al rapporto di lavoro dei dipendenti della cassa di risparmio di Gorizia) prevede la decurtazione del premio di rendimento per le assenze del dipendente protratte oltre una certa durata, le ore di permesso per maternità non possono essere computate come assenza dal lavoro. (V 6567/85, mass n 443636; (V 1409/85, mass n 439556).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 10 CORTE COST., Contr. Coll. 06/05/1980

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)