Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Testo in vigore al
Art. 63 Applicazione al monopolio dei tabacchi di disposizioni stabilite per il monopolio del sale
1. Le norme degli articoli n. 35, 36, 42, 43 e 44, relative al monopolio del sale, si applicano anche ai tabacchi.
Titolo terzo. Dei reati
Capo I. Del contrabbando
Sezione I. Dei casi di contrabbando
Art. 64 Produzione, preparazione e vendita ..., di tabacchi, di prodotti derivati e succedanei del tabacco
1. Commette contrabbando:
1° NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 18 DICEMBRE 1972, N. 787, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 FEBBRAIO 1973, N. 10;
2° NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3;
3° chiunque fabbrica o prepara tabacco, od ogni altra sostanza atta a surrogare l'uso del tabacco da fiuto o da fumo.
2. La preparazione di sigarette con tabacchi provenienti dal Monopolio costituisce contrabbando solo quando sia fatta a fine di commercio;
4° chiunque, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli, fabbrica o prepara prodotti derivati del tabacco;
5° chiunque vende ..., tabacchi e residui di tabacchi lavorati non provenienti dal Monopolio ovvero vende prodotti derivati del tabacco non provenienti dal Monopolio o da ditte da esso autorizzate;
6° chiunque vende succedanei di tabacco.
Art. 65 Introduzione ... di tabacchi
1. Commette contrabbando chiunque, contro i divieti stabiliti da questa legge o senza l'osservanza delle condizioni da essa prescritte, introduce nel territorio del Regno, soggetto a monopolio, ..., tabacchi, succedanei o prodotti derivati del tabacco.
Art. 66 Trasporto, deposito e detenzione di tabacchi ... lavorati
1. Commette contrabbando:
1° NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3;
2° NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3;
3° chiunque illegittimamente trasporta, ha in deposito o detiene tabacchi lavorati, i quali o sull'involucro esterno o sul condizionamento o sui singoli pezzi rechino la leggenda «esportazione» o il bollo «per provvista di bordo»;
4° chiunque illegittimamente detiene ovvero a scopo di lucro vende, pone in vendita o comunque cede tabacchi il cui uso e' destinato a determinate categorie di persone;
5° chiunque, senza la bolletta di pagamento dai diritti dovuti, trasporta, ha in deposito o detiene tabacchi di origine estera che non siano stati venduti dal Monopolio o sali importati a norma dell'art. 10.
Art. 67
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 18 DICEMBRE 1972, N. 787, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 FEBBRAIO 1973, N. 10
Art. 68 Contrabbando nei Depositi franchi e nei Punti franchi
1. Commette contrabbando chiunque introduce ... tabacchi nei depositi franchi ovvero, fuori dei casi preveduti dall'articolo 56, lavora o manipola tabacchi in foglia nei punti franchi.
Art. 69
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 18 DICEMBRE 1972, N. 787, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 FEBBRAIO 1973, N. 10
Art. 70
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 18 DICEMBRE 1972, N. 787, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 FEBBRAIO 1973, N. 10
Art. 71 Alterazione o mescolanza di generi di monopolio
1. Commette contrabbando il ricevitore, il magazziniere, la persona autorizzata alla vendita al pubblico dei generi di monopolio, il conduttore o l'appaltatore di trasporti, il quale altera i generi di monopolio o ne mescola le qualita' ovvero vende i generi alterati o mescolati.
Art. 72 Detenzione di meccanismi ed utensili preordinati alla lavorazione del tabacco
1. E' colpevole di contrabbando chiunque, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli, detiene meccanismi o utensili, che, avuto riguardo alla persona del colpevole, al modo come gli oggetti sono rinvenuti o alle altre circostanze del fatto, debbono ritenersi preordinati alla lavorazione del tabacco.
Art. 73 Altri casi di contrabbando
1. Commette contrabbando chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae in qualsiasi modo ... tabacchi al pagamento del diritto di monopolio ovvero del prezzo dovuto all'Amministrazione dei Monopoli.
Art. 74 Equiparazione del delitto tentato a quello consumato
1. Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato.
Sezione II. Delle pene per il contrabbando
Art. 75 Multa proporzionale
1. Fuori dei casi preveduti negli articoli 76, 77 e 79, il colpevole di contrabbando e' punito:
1) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3;
2) con la multa da L. 2500 a L. 5000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie e questo non supera il chilogrammo; se lo supera, la pena e' aumentata da L. 1000 a L. 4000 per ogni chilogrammo in piu';
3) NUMERO ABROGATO DAL D.L. 18 DICEMBRE 1972, N. 787 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 FEBBRAIO 1973, N. 10.
2. La multa stabilita nel n. 2 e' ridotta alla meta' quando si tratta di prodotti derivati dal tabacco o di succedanei del tabacco.
Art. 76 Pena per l'alterazione e mescolanza dei generi di monopolio
1. Nel caso di contrabbando preveduto nell'art. 71 il colpevole e' punito con la multa da L. 5000 a L. 25.000 senza pregiudizio delle pene stabilite da altre leggi", "Art. 77. - Pene per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco senza autorizzazione.
2. Chiunque semina abusivamente tabacco e' punito con la multa da L. 1500 a L. 8000.
3. Chiunque trapianta abusivamente piante di tabacco e' punito con la multa da L. 2000 a L. 4000 quando le piante trapiantate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in piu' la pena e' aumentata da L. 40 a L. 120.
4. Chiunque coltiva abusivamente piante di tabacco e punito con la multa da L. 2500 a L. 5000, quando le piante coltivate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in piu' la pena e' aumentata da L. 100 a L. 200.
5. Il colpevole di trapiantamento abusivo che ha anche abusivamente seminato le piante trapiantate, e' soggetto soltanto alla pena stabilita per il trapiantamento abusivo. Se il colpevole di coltivazione abusiva ha anche abusivamente seminato e trapiantato le piante coltivate e' soggetto soltanto alla pena stabilita per la coltivazione abusiva.
Art. 77
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3.
Art. 78
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3.
Art. 79 Pene per la detenzione di meccanismi e utensili
Art. 80 Circostanze aggravanti del contrabbando
1. Per i delitti di contrabbando la multa e' annientata da un terzo alla meta' quando per commettere il contrabbando il colpevole:
1° sottopone i tabacchi a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti;
2° adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
Art. 81 Altre circostanze aggravanti
1. Alla multa e' aggiunta la reclusione da sei mesi a tre anni:
1° quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
2° quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, tre o piu' persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
3° quando il fatto sia connesso con altro delitto con tra la fede pubblica o contro la pubblica Amministrazione;
4° quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia fra quelli per cui l'associazione e' stata costituita.
Art. 82 Recidiva nel contrabbando
1. E' punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a sei mesi, colui che, dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge speciale, commette un altro delitto di contrabbando per il quale questa legge stabilisce la sola multa.
2. Se il recidivo in delitto di contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge speciale commette un altro delitto di contrabbando, per il quale questa legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione comminata nella precedente disposizione e' aumentata dalla meta' ai due terzi.
3. In ogni altro caso la recidiva nel contrabbando e' regolata dal Codice penale.
Sezione III. Delle misure di sicurezza
Art. 83 Contrabbando abituale
1. E' dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta condanna per delitto di contrabbando preveduto da questa legge, dopo essere stato condannato per tre delitti di contrabbando preveduti da questa o da altra legge speciale, commessi entro dieci anni e non contestualmente, quando per alcuno di tali delitti sia stata applicata la pena della reclusione ovvero quando l'ammontare complessivo delle pene della multa per essi applicate non sia inferiore a L. 20.000.