Sez. 3, Sentenza n. 1634 del 23/06/1964 (Rv. 302347 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - ACCOLLO SEMPLICE - EFFETTI - PERMANENZA DEL DEBITO DELL'ACCOLLATO NEI CONFRONTI DEL TERZO SINO AL PAGAMENTO DA PARTE DELL'ACCOLLANTE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - ACCOLLO SEMPLICE - EFFETTI - PERMANENZA DEL DEBITO DELL'ACCOLLATO NEI CONFRONTI DEL TERZO SINO AL PAGAMENTO DA PARTE DELL'ACCOLLANTE.*
Con l'accollo semplice l'accollante assume l'obbligazione di pagare il debito del proprio contraente (accollato) verso un terzo, il quale rimane estraneo al rapporto, sicche l'originario debitore non resta liberato (art.1273, primo comma cod.civ.) pertanto, in Mancanza di tale liberazione, l'accollante non adempie la sua obbligazione verso l'accollato con il solo fatto di assumere il debito di lui. Tale conseguenza, concepibile nell'accollo novativo, non si ha nell'accollo semplice, nel quale, non verificandosi novazione soggettiva, l'accollato resta debitore del terzo sino a quando l'accollante non abbia pagato per luì cio costituisce proprio l'adempimento dell'Obbligo assunto con l'accollo, identificandosi tale pagamento con la prestazione dovuta al proprio contraente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)